Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2018, n. 20260
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Testo completo
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1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi, avverso la sentenza n. 316/26/10 con cui la C.T.R. di Bari aveva accolto l'appello del contribuente, statuendo che la cartella era stata notificata prima del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Foggia relativa all'avviso di accertamento, già impugnato dal contribuente.
In pendenza del giudizio, il contribuente proponeva istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, alla quale l'Agenzia delle entrate opponeva il diniego del 30/8/2012, notificato l'11/9/2012, in ragione della ritenuta iscrizione provvisoria dell'avviso di accertamento e della necessità di trattenere le somme incassate per la regolarità della domanda sull'accertamento. Avverso tale provvedimento di diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi a questa Corte (r.g.n. 26641/12).
Nel diverso giudizio avverso l'avviso di accertamento prodromico alla notifica della cartella, il primo giudice respingeva il ricorso ed il giudice di secondo grado dichiarava inammissibile il gravame con sentenza impugnata per cassazione, pendente al momento della proposizione del presente ricorso.
Il giudizio di legittimità si è concluso con sentenza n. 23782/2012, con cui codesta Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, in presenza dell'attestazione di regolarità della domanda di condono, relativo all'impugnato avviso, ai sensi della L. n. 111 del 2011, 39.
Avverso il diniego di condono relativo alla cartella esattoriale, oggetto del giudizio n. 7252/2011, il contribuente ricorre per cassazione - nel procedimento n. RG 26641/2012 - affidandosi ad un motivo.
Con ordinanza del 23.09.2016, i due procedimenti, attinenti l'uno alla cartella di pagamento e l'altro al diniego di condono dell'atto medesimo, sono stati riuniti da questa Corte.
In entrambi i giudizi, i resistenti svolgono attività difensiva con controricorso.
L'Agenzia ha depositato memoria con la quale ha dedotto ulteriori difese rispetto all'originario controricorso, soprattutto con riferimento al procedimento riunito n. 26641/2012, adducendo per la prima volta che il contribuente, nell'avvalersi del condono,