Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/07/2021, n. 20882
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La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
2 0882 721 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 290.2021 SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Domanda di - Presidente - Dott. RI ACIERNO accertamento di scrittura apocrifa - Consigliere - Dott. CLOTILDE PARISE Ud. 12/11/2020 - Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - CC R.G.N. 25991/2019 Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - Сгон 20362 Rel. Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA Rep. cut cI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25991-2019 proposto da: TI IC, RU RI GR, in proprio e quali eredi di BO AL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARUSO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO BELEFFI, PIER GIUSEPPE DOLCINI;
- ricorrenti –
contro
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, N. 10, 6805 AN 20 presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA che la rappresenta e difende;
controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1520/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1. Nel marzo del 2010 ON BO e RI ZI BO, in proprio e quali eredi di AL BO, hanno convenuto avanti al Tribunale di Forlì la s.p.a. NC ID, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti in relazione al comportamento illecito di LE LI, a suo tempo promotore finanziario della convenuta. Hanno esposto di avere acquistato delle quote di Fonditalia per il tramite del promotore, che per qualche tempo le aveva informate della buona sorte dell'investimento, pur non fornendo mai resoconti scritti. A un certo punto, più non comparendo il promotore, si erano peraltro rivolte direttamente alla NC: per scoprire che, in realtà, le somme investite erano state convertite» in altro investimento, con gran perdita del capitale così tramutato. Ricevuta dalla NC la documentazione relative alle scritture di «conversione»>> dell'investimento, le attrici hanno dichiarato che queste recavano delle sottoscrizioni apocrife. Ric. 2019 n. 25991 sez. M1 ud. 12-11-2020 -2- Au 2.- Con sentenza del settembre 2013, il Tribunale ha respinto la domanda attorea, osservando, in particolare, che in sede di citazione le attrici si erano limitate ad allegare la presenza di firme apocrife in tutte le disposizioni di conversione, «senza indicare con precisione quali fossero, tra i numerosi documenti prodotti, quelli recanti le asserite firme false»;
e aggiungendo che, inoltre, non risultava provato il danno che asserivano di avere subito. 3.- ON e RI ZI BO hanno impugnato questo provvedimento avanti alla Corte di Appello di Bologna. Questa, con sentenza depositata in data 9 maggio 2019, ha rigettato l'appello così proposto. 4.- La Corte territoriale ha osservato che l'atto di citazione si era limitato ad affermare che «tutte le disposizioni di conversione dell'investimento, a fronte del quale era stato appunto modificato l'iniziale investimento, portavano firme apocrife»: per costante giurisprudenza, per contro, il disconoscimento di una scrittura privata «deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza».