Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2021, n. 18841

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2021, n. 18841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18841
Data del deposito : 2 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 4605-2018 proposto da: G U V A, elettivamente domiciliato presso FRUSCIO ANGELA in ROMA, VIA TUSCOLANA N. 701, rappresentato e difeso dall'avvocato G S;

- ricorrente -

2020 nonché contro 2065 TACCARDI SABINA, FALCETTA GIUSEPPE, FALCETTA ROBERTO, SEMBRONIO GIOVANNI BATTISTA, UNICREDIT SPA, RDB SPA, MARUCCI ARCANGELO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA E LOCONIA SCRL, doBANK SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2531/2017 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S udito l'Avvocato;
Rilevato che U V G lo si opponeva a norma dell'art. 617, cod. proc. civ., 4a i' i all'ordinanza con cui il giudice di un'esecuzione immobiliare lo aveva dichiarato decaduto, con perdita della cauzione, ai sensi dell'art. 587, primo comma, cod. proc. civ., per mancato versamento del prezzo stabilito, quale aggiudicatario di un lotto in relazione al quale aveva formulato proposta di acquisto per la stabilita vendita senza incanto;
deduceva di non aver avuto comunicazione del decreto ex art. 574, primo comma, cod. proc. civ., essendo egli venuto a conoscenza casualmente dell'aggiudicazione una volta deciso ad assumere informazioni, e di essersi visto quindi rigettare illegittimamente l'istanza di proroga del termine per il saldo;
il Tribunale, all'esito della fase sommaria, rigettava l'opposizione osservando che la "lex specialis" della vendita era l'ordinanza che l'aveva decisa, e nella stessa era fissato il termine per il versamento del prezzo, sicché, prevalendo tale disposizione, non era applicabile la previsione residuale dell'art. 574, cod. proc. civ., tenuto altresì conto del fatto che l'opponente non era comparso all'udienza pubblica a lui nota e fissata dall'ordinanza di vendita per l'esame delle offerte, e che, diversamente, il soggetto non comparso avrebbe avuto un termine più ampio rispetto agli offerenti comparsi per il versamento del saldo, con lesione della parità di trattamento e preventiva conoscenza delle compiute condizioni di acquisto;
avverso questa decisione ricorre per cassazione Ugo Vincenzo Gar lo ofia (c11 articolando sei motivi;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 574, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24 e 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'ordinanza di vendita, seppure "lex specialis", avrebbe dovuto essere disapplicata perché non avrebbe potuto derogare il contenuto minimo essenziale stabilito dalla legge ordinaria a tutela della legale conoscenza degli atti quale presupposto anche
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