Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/09/2018, n. 23322
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Le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata, potendo l'amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato "in bonis", sia perché il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore, tanto che con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, sia perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario.
Sul provvedimento
Testo completo
23322. 18 I REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Opposizione allo Presidente FRANCESCO A. GENOVESE stato passivo C D CRA Consigliere -Consigliere Rel. MARIA ACIERNO Ud. 23/04/2018 CC Consigliere EDUARDO CAMPESE Cron. 23322 Consigliere R.G.N. 26193/2013 A AO DOLMETTA ORDINANZA sul ricorso 26193/2013 proposto da: Q L, nella qualità di curatore fallimentare della Autotrasporti Santini S.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo del Mazzarino n.14, presso lo studio dell'avvocato Del Vaglio Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, P F, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Equitalia Centro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro 1 е к с 14 18 8 0 2 Fontane n.161, presso lo studio dell'avvocato R S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 16/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2018 dal cons. A M.
FATTI DI CAUSA
e RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'impugnazione promossa dalla Curatela del fallimento AutotrasportiAutotrasporti Santini s.a.s. avverso l'ammissione allo stato passivo del credito vantato da s.p.a. Equitalia Centro relativamente alla minor somma, rispetto al totale ammesso, di euro 217.265,97 richiesta a titolo di sanzioni tributarie. La curatela del fallimento aveva rilevato che dalla natura puramente afflittiva delle sanzioni emergenti dal sistema tributario sarebbe derivato il divieto di traslare tale pena pecuniaria su soggetti diversi dall'autore dell'illecito, nel caso di specie i creditori concorsuali. Inoltre, l'insinuazione al passivo del credito dovuto a titolo di sanzione avrebbe comportato la decurtazione della massa attiva in pregiudizio alle aspettative dei creditori concorsuali. Pertanto, la soluzione che si proponeva consisteva nella non ammissione allo stato passivo del credito derivante da sanzioni al fine di ritraslarlo sulla società tornata in bonis al momento della chiusura della procedura fallimentare. Qualora il Tribunale non avesse ritenuto percorribile tale soluzione, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2752 c.c., per conflitto con i principi 2 di ragionevolezza, legalità e responsabilità penale personale, imputabilità, colpevolezza e personalità della sanzione. Il Tribunale, sulla base dell'interpretazione letterale della norma applicabile al caso di specie, (art. 2752 cod. civ.), nella quale si stabilisce che "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte sul reddito (...)", ha concluso per l'applicabilità anche alle sanzioni sui tributi diretti di questa norma, in linea con la modifica effettuata dalla I. 15 luglio 2011. In merito all'incostituzionalità della stessa eccepita dalla parte ricorrente, il Tribunale ha affermato che la questione, ancorché rilevante, fosse manifestamente infondata. La motivazione addotta dal Tribunale si è fondata su tre ordini di motivi, di seguito esposti. In primo luogo, la finalità afflittiva della norma che pone le sanzioni di matrice fiscale non determina un mutamento del genus del rapporto intercorrente tra Stato e debitore che, pertanto, permane obbligatorio. Non esiste, infatti, nell'ordinamento giuridico un tertium genus rispetto alla sanzione penale e al diritto di credito che permetta la pretermissione del diritto dello Stato in favore dei creditori, postponendolo alla soddisfazione del ceto creditorio "normale". In secondo luogo, la responsabilità civile si appunta sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c. rendendo indifferente, ai fini della sanzione, il momento in cui essa si concretizza nella dismissione del patrimonio dello stesso: nel fallimento, infatti, altro non si ha che lo spossessamento del fallito dei suoi beni. Alla luce