Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11282

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11282
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

сеce 75624 9 'N TTV V IS 'N 9091/9/92 SNS IV NOIZY LIDAE VO FL ASH REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1 2 8 2/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill i Si Presidente R.G.N.5836/01 Dott. G Consigliere 10546/01 Dott. M C Consigliere Cron. 25153 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. E A Cons. Rel. Ud. 12/12/02 Dott. R B ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 75624 sul ricorso proposto da: IFIM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleo- 11 nora Duse 35, presso l'avv. U S, che la rappre - senta e difende giusta delega in atti; ricorrente contro B Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- R tempore; intimato non costituito- e sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro-tempore e Agenzia delle Entrate, in per- 4628 sona del legale rappresentante pro-tempore, elettiva- mente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, pres- SO l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresen- ta e difende per legge; - ricorrente contro IFIM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleo- nora Duse 35, presso l'avv. U S, che la rappre- senta e difende giusta delega in atti; controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Trieste n. 17/11/00 del 27 gennaio 2000, depo- sitata il 24 febbraio 2000, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Raffae- le Botta; Udito l'avv. U S per la IFIM s.r.l.; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La IFIM s.r.l. impugnava di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine gli avvisi di accerta- mento nn. 52, 53 e 54 del 1996 con i quali l'Ufficio 2 Distrettuale delle Imposte Dirette di Udine aveva pro- ceduto alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEG e ILOR per gli esercizi 1992, 1993 e 1994 operando le seguenti riprese a tassazione: 1992/A: interessi passivi di finanziamento per L. 103.153.700; 1992/B: costi non deducibili ex art. 74 T.U.I.R. per L. 2.999.822; 1992/C: ammortamento beni materiali per L. 122.751.231; 1992/D: ammortamento avviamento per L. 2.379.347.947; 1993/A: ammortamento beni materiali per L. 82.674.979; 1993/B: ammortamento avviamento per L. 2.379.347.947; 1993/C: interessi passivi di finanziamento per L. 85.970.905; 1993/D: Omaggi per L. 7.900.000; 1994/A: ammortamento beni materiali per L. 60.655.838; RB 1994/B: ammortamento avviamento per L. 2.379.347.947; 1994/C: interessi passivi di finanziamento per L. 69.202.837; provvidenze a favore dei dipendenti per L. 1994/D: 8.300.000; 1994/E: Costi non di competenza dell'esercizio per L. 7.140.000. La Commissione adita, con sentenza n. 157/09/97 del 11 luglio 1997, depositata il 20 agosto 1997, in parziale 3 accoglimento dei ricorsi proposti dalla società contri- buente, riuniti i procedimenti, annullava, in tutto, le riprese sub 1992/A, 1992/C, 1993/A, 1993/C, 1994/A, 1994/C, 1994/E e, in parte, le riprese sub 1992/D, 1993/B, 1994/D, mentre confermava la legittimità delle riprese sub 1992/B, 1993/D, 1994/B. Proponevano appello l'Ufficio, in via principale, chie- dendo che venissero riconosciuti legittimi tutti i ri- lievi operati, e la società contribuente, in via inci- dentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado rispetto ai capi non accolti о accolti parzial- mente. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello del- l'Ufficio limitatamente al rilievo sub 1994/E, confer- mando la sentenza impugnata relativamente alle riprese sub 1992/A, 1992/C, 1992/D, 1993/A, 1993/B, 1993/C, вз 1994/A, 1994/B, 1994/C;
rigettava l'appello incidentale relativamente ai rilievi sub 1992/B, 1993/D, 1994/D. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassa- zione tanto l'Amministrazione finanziaria quanto la SO- cietà contribuente. La società contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, con atto notificato il 20 feb- braio 2001 al Ministero delle Finanze, presso l'Avvo- catura Generale dello Stato, che non resiste con con- troricorso. Il Ministero delle Finanze, congiuntamente 4 («per quanto possa ed occorra») all'Agenzia delle En- trate, ha proposto ricorso, con unico motivo, con atto notificato il 10 aprile 2001 alla società IFIM s.r.l . nel domicilio eletto, la quale resiste con controricor- so notificato il 15 maggio 2001. La società IFIM s.r.l. ha anche prodotto memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il 6 dicembre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Questa circostanza, ossia la proposizione di due ricor- si per cassazione contro la medesima sentenza, impone di verificare quali ne siano le conseguenze nelcaso di specie. L'impugnazione proposta dalla IFIM s.r.l. CO- stituisce la "prima impugnazione”, essendo stato il ri- RB corso della società notificato in data 20 febbraio 2001 (mentre il ricorso proposto dall'Amministrazione è sta- to notificato il 10 aprile 2001). Orbene, in forza del principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza», una volta che sia avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le al- tre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cas- sazione, con l'atto contenente il controricorso: tutta- 5 via, quest'ultima modalità non può considerarsi essen- ziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si con- verte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto а sé stante, in ricorso incidentale (l'affermazione di tale principio deve considerarsi orientamento consolidato di questa Suprema Corte: a Sezioni Unite, cfr. n. 11678/1990;
n. 12942/1992;
n. 9232/2002;
a sezioni semplici, cfr. n. 10284/1994;
n. 7822/1995;
n. 11602/2002;
n. 12342/2002). È quanto sarebbe accaduto nel caso di specie, nel quale finanziaria ha proposto l'impugna-l'Amministrazione zione della sentenza con atto distinto dal controri- corso che avrebbe dovuto notificare а seguito della "prima impugnazione" proposta dalla società contribuen- te: sicché il ricorso "autonomo" dell'Amministrazione deve essere considerato un ricorso incidentale. Tutta- RB via, ai fini dell'ammissibilità del ricorso incidentale proposto con atto autonomo rispetto al controricorso, occorre verificare che sia stato comunque rispettato il termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., per la proposizione del ricorso incidentale. Invero, non vale ad escludere la inammissibilità derivante dall'inosservanza di detto termine la circostanza che l'impugnazione sia tempesti- 6 va a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c., proprio in ragione dell'affermato «principio della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza», il quale comporta che tanto l'impugnazione che si intende pro- porre contro parte non impugnante, quanto quella con cui si intenda impugnare capi diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione, siano vincolate al ca- none della incidentalità di tutte le impugnazioni suc- cessive alla prima» (Cass. S.U. n. 11678/1990). Se si esamina il ricorso proposto dal Ministero e dal- l'Agenzia delle entrate in questa prospettiva, occorre rilevare che esso, pur essendo stato notificato nel ri- spetto del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., non è stato, però, noti- ficato nel rispetto del termine di quaranta giorni dal- la notifica della "prima impugnazione" ex artt. 370 e 371 c.p.c.: sicché il ricorso in questione dovrebbe es- sere dichiarato inammissibile. Al fine di dichiararne 1'inammissibilità, occorre, tuttavia, verificare l'am- missibilità del ricorso principale, in particolare se la notifica dello stesso possa eventualmente essere ri- tenuta inesistente o nulla. Il problema si pone in quanto il ricorso principale è stato proposto successivamente al 1 gennaio 2001 nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del 7 Ministro pro-tempore, e ad esso notificato presso l'Av- vocatura Generale dello Stato: poiché alla data di no- tifica del ricorso in questione era già operativa, ex art. 1 D.M. 28 dicembre 2000, l'Agenzia delle Entrate istituita, unitamente alle altre agenzie fiscali, con D.Lgs. n. 300/1999, occorre verificare se il ricorso stesso poteva essere proposto nei confronti del Mini- stero o doveva necessariamente essere proposto nei con- fronti dell'Agenzia delle Entrate. Ed invero, già in- terrogatasi in ordine ai ricorsi per cassazione in ma- teria tributaria proposti successivamente alla data di inizio dell'operatività delle agenzie fiscali, questa Suprema Corte ha affermato, il seguente principio: «in tema di contenzioso tributario, a seguito della istitu- RB zione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal ca- po II del titolo V, D.Lgs. n. 300/1999 delle agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercita- te dai vari dipartimenti ed uffici del ministero (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), con trasferimento dei relativi rapporti giuridici (art. 57), hanno personalità giuridica di di- ritto pubblico (art. 61) e possono stare in giudizio a mezzo del direttore, che ne ha la rappresentanza e la direzione (art. 68), il ricorso per cassazione avversO 8 la sentenza della commissione tributaria regionale va proposto dal contribuente (a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle agenzie, ex art. 1 D.M. 28 dicembre 2000) nei confronti delle agen- zie medesime. Il ricorso va notificato al direttore delle singole agenzie in Roma, ex art. 144, comma 2, c.p.c., che ne ha la rappresentanza in giudizio», e non presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che questa non risulti già costituita nei gradi di merito, atteso che alla rappresentanza obbligatoria del ministero da parte dell'Avvocatura medesima è subentrata la facoltà delle patrocinio>>
agenzie fiscali di avvalersi di detto (Cass. n. 16122/2002). Il principio, ora richiamato, è stato affermato con ri- ferimento ad una fattispecie diversa da quella oggetto R del presente giudizio, cioè in un caso in cui il ri- corso per cassazione era stato proposto nei confronti di un ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate: Occorre verificare, tuttavia, se da esso possano ) 0 debbano) derivare conseguenze anche relativamente alla ipotesi in cui il ricorso sia proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, alla luce dei considerevo- li mutamenti introdotti nell'ordinamento dalla riforma di tale Ministero. 9 La riforma de qua, disposta con il D.Lgs. n. 300/1999, è stata, invero, particolarmente incisiva nel senso che ha prodotto una completa trasformazione del sistema con l'attuazione di un modello di esternalizzazione di funzioni e servizi nel quadro di un processo più gene- rale di politica del diritto che viene definito di de- statizzazione. In questa prospettiva, funzioni e ser- vizi risultano trasferiti a nuovi modelli istituzionali denominati «agenzie», dotate di personalità giuridica e regolate da propri statuti, esterne all'amministrazione e che godono rispetto a quest'ultima di piena auto- nomia: si tratta di soggetti (l'amministrazione e le agenzie) paritari, i cui reciproci rapporti sono rego- lati a mezzo di "convenzione", che rappresenta uno strumento particolarmente idoneo ad esaltare l'autono- mia dei soggetti posti in relazione. Non esiste tra e le agenzie un rapporto gerarchico l'amministrazione tra un 'centro" e una “periferia", come era nel "1 previgente sistema organizzativo, ma un "rapporto di coordinamento", che è un tipico rapporto in cui non ci sono soggetti sovraordinati e soggetti subordinati, ma solo soggetti distinti e pariordinati, che operano cia- scuno per proprio conto ed in accordo tra loro per il conseguimento di un determinato scopo di comune in- teresse. 10 Questa situazione emerge con chiarezza dal dettato nor- mativo di cui al D.Lgs. n. 300/1999, il quale distingue i "ministeri" dalle "agenzie" (art. 2, comma 2), che non fanno parte dell'organizzazione dei ministeri (alla quale è dedicato il titolo I del decreto legislativo in esame), né dell'amministrazione periferica che fa capo ai medesimi (art. 11, comma 5), ma sono rispetto a tale organizzazione "esterne" (e ad esse è, infatti, dedica- to nel decreto un autonomo titolo, il II): le "agenzie" sono definite come strutture che «svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici» (art. 8, comma 1), dotate di proprio personale e propria dota- zione finanziaria (art. 9), nonché di piena autonomia, B3 restando soggette (solo) al controllo della Corte di conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 20/1994 e al potere di indirizzo e vigilanza del ministro (art. 8, comma 2). Tra le agenzie una situazione particolare spetta alle agenzie fiscali circostanza che segnala la specialità della "materia tributaria" nel contesto della riforma complessiva dell'organizzazione del Governo - in quanto la loro disciplina può derogare a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 (art. 10). Le agenzie fiscali, sono sotto- poste (esclusivamente) all'alta vigilanza del ministro 11 (dell'economia e delle finanze), il quale la esercita secondo le modalità previste nel medesimo decreto legi- slativo (art. 60, comma 1), mentre il potere di indi- rizzo del ministro si sostanzia nella emanazione di un documento, che costituisce la base sulla quale è poi stipulata tra il Ministro e le agenzie una convenzione destinata a regolare l'intero complesso dei reciproci rapporti (art. 59) Le agenzie fiscali hanno «personalità giuridica di di- ritto pubblico» (art. 61, comma 1) e godono di «autono- mia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, orga- nizzativa, contabile e finanziaria» (art. 61, comma 2) e ad esse sono trasferiti i rapporti giuridici, poteri e competenze che prima erano svolte dai dipartimenti вз del ministero e che ora vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia (art. 57), mentre al ministero restano solo le funzioni statali specificamente elencate (art. 56). Tra le agenzie fiscali istituite, interessa maggiormen- te ai fini del presente giudizio l'Agenzia delle Entra- te, alla quale «sono attribuite tutte le funzioni con- cernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi» (art. 62, comma 1) e che «è competente in par- ticolare a svolgere i servizi relativi alla amministra- 12 zione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti о entrate erariali ° locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori» (art. 62, comma 2). Lo Statuto dell'Agenzia delle Entrate (approvato con delibere del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 e n. 11 del 23 gennaio 2001) conferma che l'agen- zia «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, pa- trimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria>> (art. 1, comma 1): essa «svolge tutte le funzioni ed i R3 compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di per- seguire il massimo livello di adempimento degli obbli- ghi fiscali» (art. 2, comma 1), assicurando, «in mate- ria di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle entrate, ad essa af- fidati con il decreto del Ministro di cui all'art. 62, comma 3, del decreto istitutivo>>. Lo Statuto prevede, 13 inoltre, espressamente che «alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'art. 73, comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e compe- tenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegna- ti» (art. 17, comma 1). Dalla stessa data, che il D.M. 28 dicembre 2000 fissa al 1 gennaio 2001 (art. 1), cessano di essere esercitate dai dipartimenti del mi- nistero» le funzioni trasferite alle agenzie (art. 73, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 300/1999;
art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 28 dicembre 2000), le quali, da tale data, restano titolari esclusive «dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza» dei di- вз partimenti (dogane, imposte indirette, entrate e terri- torio) del ministero. Quella che si è così verificata, nel quadro del realiz- zato trasferimento di funzioni e di poteri, è certamen- te una successione ex lege dell'Agenzia delle Entrate in tutti i rapporti sostanziali facenti саро al Mini- stero ed esercitati, in virtù di rapporto organico, dai soppressi dipartimento delle entrate e relativi uffici periferici: si tratta di una successione che sembra avere più i caratteri di una successione a titolo uni- versale, che i caratteri di una successione a titolo particolare. Lo stesso Ministero, se pur non formal- 14 mente soppresso, risulta essere un soggetto assoluta- mente diverso da quello precedentemente rappresentato, sia perché confluito nel nuovo Ministero dell'economia e delle finanze, sia perché assolve in materia fiscale solo poteri e funzioni di indirizzo politico. È certo, comunque, che successivamente al 1 gennaio 2001, in virtù dell'avvenuto trasferimento della esclu- siva titolarità dei rapporti giuridici e delle obbliga- zioni di pertinenza del (soppresso) dipartimento delle l'Agenzia delle Entrate e i relativi ufficientrate, periferici - al pari delle altre agenzie fiscali per i rapporti di loro competenza - hanno nel giudizio tri- butario la legitimatio ad causam e la legitimatio ad R3 processum (nella persona del Direttore pro-tempore, che 1 ne ha la legale rappresentanza ex artt. 68, comma D.Lgs. n. 300/1999 e 6, comma 1, Statuto), che prima spettavano al Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, e ai relativi uffici periferici, rispettivamente, nel giudizio di cassazione e nel giu- dizio davanti alle Commissioni tributarie. Peraltro, l'art. 4, comma 1, lettera d), dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, con disposizione inequivo- ca, colloca tra le funzioni ed attribuzioni dell'Agen- zia la «gestione del contenzioso, assicurando la tute- la degli interessi erariali nelle diverse sedi giudi- 15 ziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione>>. Si tratta di una conseguenza ineludibile della trasfor- mazione dell'organizzazione del sistema secondo il "mo- dello per agenzie", che prevede, per quanto qui più da presso interessa, il trasferimento all'Agenzia delle Entrate di tutte e indistintamente le funzioni svolte dal Dipartimento delle entrate, che risulta soppresso a seguito di detto trasferimento, con il radicamento in capo alla medesima agenzia, in quanto soggetto autono- mo, esterno all'amministrazione e privo di qualsiasi "rapporto organico" con quest'ultima, della esclusiva titolarità (a titolo autonomo ed originario) del rap- porto di diritto sostanziale tra il soggetto titolare R3 della pretesa (nella specie il contribuente) e il sog- legittimato a stare in giudizio (nella speciegetto l'Agenzia): al ruolo sostanziale attribuito alle agen- zie fiscali non può non corrispondere una idonea atti- tudine processuale delle medesime. Rafforza questa po- sizione il fatto che sia prevista, peraltro con un ri- chiamo esplicito all'art. 43, R.D. n. 1611/1933, la possibilità (e non l'obbligatorietà) per le agenzie fi- scali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72, D.Lgs. n. 300/1999): questa previsione non solo ha un valore rafforzativo della "estraneità" 16 dell'Agenzia (in quanto soggetto esterno e non "organi- camente" collegato) rispetto al Ministero, ma sembra anche indicare, sebbene resista in una parte della dot- trina un margine di dubbio, che l'Agenzia non sia con- siderata dal legislatore come una 'amministrazione sta- tale". Infatti, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 1611/1933, prevede che l'Avvocatura dello Stato possa «assumere la rappre- sentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avan- ti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di amministra- zioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sot- toposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, Rs di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»: con la conseguenza che se, come sembra emergere chiaramente dal richiamo (altrimenti poco giu- stificabile) all'art. 43, R.D. n. 1611/1933 contenuto nell'art. 72, D.Lgs. n. 300/1999, l'Agenzia delle En- trate, come le altre agenzie fiscali, debba essere ri- tenuta un ente pubblico diverso da una amministrazione statale (in coerenza peraltro con il "modello di ester- nalizzazione" perseguito dalla riforma), sarebbe ad es- sa inapplicabile la regola (art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933), valida solo per le amministrazioni statali, 17 della necessarietà della notifica presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente» di «tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative о speciali, od innanzi agli arbitri», che abbiano la medesima Agenzia come le- gittimato passivo. La situazione che si è venuta a determinare è, quindi, molto complessa e comporta problemi non facili da ri- solvere per quanto riguarda la sorte dei giudizi pen- RB denti, in particolare in ordine all'applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 110 o di quelle di cui all'art. 111 c.p.c. È innegabile, infat- ti, che nel caso della "successione" delle agenzie fi- scali (in particolare dell'Agenzia delle Entrate) al Ministero delle Finanze ed alle sue articolazioni strutturali (inclusi gli uffici periferici), sono ri- scontrabili alcune peculiarità che potrebbero far dubi- tare dell'applicabilità nella specie delle soluzioni adottate, anche da questa Supremma Corte, in altre note vicende di successione tra enti. Tra queste peculiari- tà a parte la considerazione dell'ampiezza dell'auto- 18 nomia riconosciuta alle agenzie fiscali non comparabile con quella riconosciuta, ad es., nelle leggi istitutive dell'INPDAP, dell'Ente Ferrovie e dell'Ente Poste due sembrano particolarmente rilevanti. La prima concerne il riconoscimento agli uffici perife- rici dell'amministrazione delle finanze (ora soppressi e sostituiti dalle strutture territoriali delle agenzie fiscali) di "soggettività esterna" nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie (art. 10 D.Lgs. n. 546/1992), che potrebbe far legittimamente dubitare della proseguibilità dei giudizi innanzi a dette Com- missioni nei confronti di una "parte" costituita da una specifica articolazione periferica del Ministero R3 delle Finanze della quale sembrerebbe difficile dirsi che "non sia venuta meno" La seconda concerne il fatto che la legge istitutiva delle agenzie fiscali prevede espressamente la compe- tenza esclusiva dell'Agenzia delle entrate in ordine al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali о locali già di competenza del di- partimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad ap- posite convenzioni stipulate con gli enti impositori»> (art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 300/1999). Questa disposi- 19 zione, per la sua specificità e per il fatto di non riprodurre norme similari dirette a disciplinare altre ipotesi di successione tra enti, potrebbe essere signi- ficativa di una volontà del legislatore di stabilire una successione nel processo a vantaggio dell'Agenzia delle Entrate. In realtà, tenuto conto che nel caso di specie occorre guardare al giudizio di cassazione nel quale indubita- bilmente unica parte legittimata era nel regime pre- vigente alla riforma il Ministero delle Finanze (e non le relative articolazioni periferiche), la soluzio- ne del problema relativo alla sorte dei giudizi penden- ti non è condizionata dalla natura del titolo, univer- RB sale o particolare, della successione che si è realiz- zata ex lege tra Ministero e Agenzia delle Entrate. Il fatto che nella specie si tratti, come in altri noti casi di successione ex lege tra enti, qual è quello, ad es., della nazionalizziazone delle imprese elettriche, di successione per universitatem nel diritto controver- non implica che ne debba necessariamente conseguire So, successione nel processo ex art. 110 c.p.c. del- una l'Agenzia delle Entrate al Ministero. Invero gli artt. 110 e 111 c.p.c. non concernono en- - la successione nel trambi una medesima fattispecie diritto controverso -1 che nel caso disciplinato dalla 20 prima norma avverrebbe а titolo universale e nel caso disciplinato dalla seconda norma avverrebbe a titolo particolare. Le citate disposizioni del codice di rito concernono, invece, fattispecie differenziate, relati- vamente alle possibili conseguenze in ordine all'eser- cizio dell'azione di due circostanze diverse: il "venir meno" della parte, nel primo caso, e il trasferimento nel secondo caso. Esse, quin-del diritto controverso, di, rispondono ad una ratio specifica per ciascuna nor- ma: nel caso dell'art. 110 c.p.c. scopo della norma è la ricostituzione della bilateralità del processo per l'ipotesi che la parte venga meno (per morte ° per al- tra causa), individuando nel successore а titolo uni- RB versale il soggetto legittimato ai fini della prosecu- zione del giudizio;
nel caso dell'art. 111 c.p.c. scopo della norma è impedire che gli atti di disposizione del san-diritto controverso pregiudichino la controparte, cendo, per l'ipotesi che qui più da presso interessa, la perpetuatio legitimationis del "dante causa". La conclusione che se ne deve trarre è che in qualunque caso in cui si verifichi una successione nel diritto non importa se a titolo universale o par- controverso senza che venga meno il soggetto che era ticolare - parte nel processo, si devono applicare le disposizioni 21 di cui all'art. 111 c.p.c., il quale costituisce, per- tanto, la regola generale. Nel caso di specie, il Ministero delle Finanze oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze non è venuto meno" nei sensi di cui all'art. 110 c.p.c., ma è "ri- masto in vita", sia pur con differenti (e più limitate) competenze che si risolvono, come si è detto, sostan- zialmente nella direzione politica (art. 56, D.Lgs. n. 300/1999). Se poi si guarda a quanto dispone l'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 300/1999 in ordine alle competenze del "nuovo" Ministero dell'Economia e delle Finanze, si osserva che a quest'ultimo «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica вз economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fi- scali e sistema tributario, demanio e patrimonio sta- tale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione>>. In base a queste indicazioni si potrebbe dire (legittima- per quanto ridotta (ed anche trasformatamente) che, nella sostanza), non è del tutto "venuta meno" la "pre- senza" dello Stato nel settore tributario, sicché il soggetto "Ministero" in qualche misura "sopravvive" al 22 "trasferimento" disposto dalla legge a favore delle agenzie fiscali: resta comunque "viva" (quanto meno) una "scintilla" della "parte processuale" che nel ri- cordato trasferimento è il "dante causa". Se questo vero, ci si troverebbe in una situazione (almeno astrattamente) analoga ad altre (ad es. quelle relative alla istituzione dell'INPDAP, o dell'Ente Fer- rovie dello Stato o dell'Ente Poste Italiane) già valu- tate da questa Suprema Corte sotto il profilo dell'ap- plicabilità dell'art. 111 c.p.c., sia pur con ragiona- menti non del tutto coincidenti con quello qui svolto. Nella delineata prospettiva, il fatto che, oggetti- vamente, il Ministero delle Finanze, parte nel giudizio R3 di cassazione, non sia "venuto meno" nonostante la suc- cessione dell'Agenzia delle Entrate nel diritto

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