Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2018, n. 30946

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2018, n. 30946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30946
Data del deposito : 9 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOICU MARIUS RAZVAN N.

IL

09/01/1984 1MBREA ALOIS LIVIU N.

IL

01/02/1987 CONTOLENCU COSTEI_ BOGDAN N.

IL

25/01/1985 TRIFU MADALIN IONUT N.

IL

05/12/1987 avverso la sentenza n. 6227/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 02/02/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. G V Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per „e , , -777 i Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 2.2.2017 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del GIP di Modena che aveva condannato tra gli altri V M, I A, T D I e C C per concorso in rapina e danneggiamento aggravato. Ricorrono per cassazione gli imputati C C, V M e T D I contestano il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sottolineando come la giovane età ed il comportamento processuale avrebbe dovuto portare ad un bilanciamento in termini di equivalenza I A contesta la sussistenza del concorso fra il reato di rapina e quello di danneggiamento e comunque l'insussistenza con riguardo a detto reato delle aggravanti di cui al co 2. dell'art. 635 c.p. e di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza. Il difensore di C C, munito di procura speciale, in data 23.5.2017, depositava rinuncia al ricorso. Il ricorso di C C è inammissibile per rinuncia. Con riguardo al ricorso di IMBREA che investe il concorso tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento deve rilevarsi che la rottura delle macchinette slot avvenuta contestualmente all'azione violenta posta in essere nei confronti degli avventori, che sono stati immobilizzati e poi spogliati dei loro avere, così come la distruzione del telefono cellulare di Giusti Alessandro per impedirgli di avvertire le forze dell'ordine, realizzano il reato di danneggiamento così come allora contestato ex art. 635 co 2 n. 1 c.p. che concorre con il reato di rapina . La previgente formulazione della norma individuava quali circostanze aggravanti fatti che dopo la riformulazione della norma ex dall'art. 2, 1° co., lett. I), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7 (recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, 3° co., L. 28.4.2014, n. 67») costituiscono il reato di danneggiamento semplice di cui al 1° co. dell'art. 635 c.p. Così come la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110/75 è stata correttamente ritenuta collegata teleologicamente anche al danneggiamento considerato che "gli attrezzi" sono stati utilizzati per danneggiare le slot e distruggere il cellulare Con riguardo alla doglianza comune a tutti i ricorsi deve rilevarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze che fondano il giudizio impugnatorio sostanzialmente sugli stessi elementi già valutati. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre V M e I A devono essere condannati al versamento della somma di C 2000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e C C della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende
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