Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2023, n. 11493

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2023, n. 11493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11493
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPPELLI A nato a NOICATTARO il 07/12/1967 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ENRICO G S che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale Militare F U conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato P A sostituto processuale in difesa di CAPPELLI A insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2020 la Corte militare d'appello ha confermato la condanna all'Appuntato scelto A C, in servizio all'epoca dei fatti presso il Gruppo Guardia di finanza di Bari, per collusione del militare della Guardia di finanza aggravata in concorso, di cui agli artt. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, 47 n. 2 cod. pen. mil . di pace, 110 cod. pen.

1.1. Il fatto contestato è riferito alla collusione, diretta ad alleggerire la posizione debitoria verso l'Erario di Robes Virginia la quale, proprietaria di un appartamento concesso in locazione a terzi, non aveva registrato il relativo contratto e aveva percepito i canoni di locazione senza dichiararli quale reddito. Il militare, a tal fine, ha percepito la somma di 800 euro in contanti. La vicenda è stata così ricostruita in sentenza. Il militare, insieme al collega coimputato, si era recato dalla Robes senza trovarla, quindi, era andato dall'inquilino presso il posto ove questo lavorava per contestargli, con apposito verbale, la mancata registrazione del contratto. Incontrata poi la Robes, in data 29, 30 aprile e 6 maggio 2014, le aveva inizialmente richiesto di recuperare detto verbale perché, "per risolvere il problema" e "farle pagare il minimo", la signora avrebbe dovuto procurarsi 8000 euro in contanti con i quali il 10 maggio "si sarebbero recati insieme presso lo sportello apposito dell'Agenzia delle entrate per fare il versamento" impegnandosi "a ridurre il periodo di mancata" registrazione del contratto, così facendole "pagare di meno" di quanto dovuto. Il giorno dopo di detta proposta, l'imputato le aveva comunicato di aver modificato il verbale relativo alla permanenza dell'inquilino nell'immobile locato dal giugno "2006" a quello del "2010", riducendo anche l'importo del canone mensile percepito da 350 euro a 300. Per realizzare l'accordo l'imputato si era appropriato, presso il Comando, dei verbali precedentemente redatti nei confronti dell'inquilino. La Robes, pur aderendo alla proposta dell'imputato, aveva sporto querela presso i Carabinieri, in data 7 maggio 2014, accusando di truffa i finanzieri, rilasciando anche spontanee dichiarazioni il successivo 9 maggio. I Carabinieri predisponevano intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione della querelante dalle quali era stato possibile acquisire ulteriori elementi di riscontro nei giorni 26 e 27 maggio quando l'imputato con il collega si era recato dalla Robes per sollecitarle il pagamento concordato. Lo stesso 27 maggio l'imputato veniva arrestato in flagranza, dopo che aver fatto sottoscrivere alla Robes i verbali di contestazione e il documento che egli aveva riferito - presentandola come una procedura legale - che andasse trasmesso all'Agenzia delle entrate per consentirle di accedere all'istituto "dell'accertamento con adesione", così ricevendo la somma in contanti di 800 euro, precedentemente fotocopiati dalla polizia giudiziaria operante, che si era offerto di versare per conto della contribuente. I documenti e la somma venivano quindi sequestrati al momento dell'arresto. La Corte afferma come l'accordo intervenuto tra il militare imputato e la contribuente era effettivamente avvenuto con la redazione del verbale di constatazione del 27 maggio 2014 che limitava l'accertamento alle sole annualità del 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (escludendo gli anni dal 2006 al 2009), indicando un canone locativo di 300 euro invece degli effettivi 350. Secondo la Corte, con l'accettazione dell'accordo proposto dai militari - tra cui l'imputato - e la sottoscrizione da parte della Robes di detto verbale, il reato di collusione del militare della Guardia di finanza con l'estraneo si è perfezionato.
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