Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2014, n. 15427
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In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive, spettanti per il dedotto espletamento di mansioni proprie di una posizione dirigenziale superiore a quella attribuita, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi (nella specie, la norma regolamentare dell'INPS che classificava di livello dirigenziale non generale la funzioni di direttore regionale), incidenti sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8472-2013 proposto da:
B D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato B F, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati L E, C C, GIANNICO GIUSEPPINA, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 228/2012 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
uditi gli avvocati Franco BOUCHÉ, Cherubina CIRIELLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Campobasso, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dall'Inps, rigettò il ricorso proposto nei confronti di quest'ultimo da B D, già dipendente dell'Ente previdenziale, al fine di far accertare e dichiarare che, nel periodo dal 21.7.2000 alla data di cessazione dal servizio, su formale incarico dei competenti organi dell'Istituto, aveva svolto le funzioni di Direttore regionale per il Molise, con ciò esercitando i compiti e i poteri di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 cosicché, dichiarate illegittime e disapplicate le deliberazioni intese a stabilire che la suddetta sede regionale costituiva una funzione di livello dirigenziale non generale, nonché gli atti di conferimento dell'incarico di direzione di detta sede, nella parte in cui le era stato attribuito il trattamento economico dirigenziale anziché quello proprio del livello dirigenziale generale di cui al CCNL dei dirigenti 1998-2001 e successivi, venisse dichiarato il suo diritto al trattamento retributivo spettante, appunto, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, con la conseguente condanna della parte datoriale alla corresponsione delle dovute differenze retributive.
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza dell'8.6-5.10.2012, pronunciando sul gravame proposto dalla Belletti, in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall'Istituto, dichiarò la competenza del giudice amministrativo a conoscere della controversia, sul rilievo che la pretesa azionata in tanto poteva assurgere a diritto soggettivo, in quanto fosse stata invalidata e rimossa la norma regolamentare (nella specie quella con cui l'Inps aveva assegnato alla regione Molise un posto funzione di livello dirigenziale semplice e non generale) con la quale l'Ente aveva inteso esercitare il proprio potere organizzativo della pianta organica degli uffici direttivi regionali, con l'intento di conformarsi alla disposizione legislativa (D.Lgs. n. 165 de3l 2001, art. 2, comma 1), che espressamente gli aveva conferito il compito di "individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, cosicché oggetto del giudizio veniva ad essere la questione se l'Istituto avesse esercitato o meno in conformità alla legge ed ai principi della buona amministrazione il proprio potere regolamentare. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, B D ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.
L'Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE