Cass. civ., sez. III, sentenza 15/12/2022, n. 36819

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/12/2022, n. 36819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36819
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3275/2020 R.G. proposto da : A C V S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato T C (TGNCRD64H11E349W) -ricorrente-

contro

P S, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ALFREDO CASELLA n . 31, presso lo studio dell ’ avvocato M M (MSTMRC69D16H501J) che lo rappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO VENEZIA n. 4585/2019 depositata il 24/10/2019. R.g. n. 3275 del 2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C V Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere relatore C V, osserva quanto segue. S P chiese al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, un provvedimento cautelare di inibitoria all ’ u tilizzo della sua immagine quale calciatore, utilizzata per pubblicizzare la manifestazione agonistica , denominata «SportItalia Cup», in quanto alla data della diffusione delle immagini, su una locandina relativa al detto evento, programmato per il 10/08/2016, egli non era più tesserato con la AC Chievo Verona S.r.l. , e figurava sulla locandina con la maglia della detta società calcistica. Il Tribunaleconcesse il provvedimento cautelare di inibitoria , ai sensi dell’art. 156 della legge n. 633 del 22/04/1941 (in seguito legge dir. Autore) vietando alla A.C. Chievo Verona S .r.l. ed alla U.S. Folgore Caratese l’utilizzo della locandina relativa al triangolare calcistico che rappresentava l ’ istante senza aver acquisito il consenso del medesimo, in considerazione della circostanza che al momento della diffusione delle immagini S P non era più parte della compagine sportiva della AC Chievo Verona. Il decreto cautelare, emanato senza previa instaurazione del contraddittorio, venne confermato dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 18/08/2016, con condanna della AC Chievo Verona S.r.l. e della US Folgore Carateseal pagamento delle spese legali. S P notificò , alla AC Chievo Verona S.r.l. , i l provvedimento di inibitoria, con formula esecutiva, in unacon l ’ atto di precetto per il pagamento della penale per ogni giorno di violazione dell’inibitoria (pari a settecento euro al giorno) calcolata per quarantasei giorni , d al 4/08 (data di notifica del decreto cautelare) al 21/09/2016 e quindi per complessivi euro trentaduemila e duecento (€ 32.200,00). La AC Chievo Verona S.r.l. procedette al pagamento delle sole spese legali vantate e propose, dinanzi al Tribunale di Verona, R.g. n. 3275 del 2020 Ud.09/11/2022 PU;
estensore: C V quale giudice competente per territorio e valore, opposizione a precetto in data 29/6/2016. S Psi costituì in giudizio e resistette all ’ opposizione . Il Tribunale di Verona,in parziale accoglimento dell’ opposizion e all’esecuzione, riformulò l ’ importo dovuto dalla società calcistica al P, riducendola a poco più di settemila euro ( € 7.239,57 ) ed
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