Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/04/2022, n. 13501

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/04/2022, n. 13501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13501
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1350 1.2022 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANGELO SPIRITO Presidente RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE LINA RUBINO Consigliere STRADALE ENZO VINCENTI Consigliere Ud. 27/01/2022 CC MARCO ROSSETTI Consigliere Cron. 13501 ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere Rel. ORDINANZA sul ricorso 19473/2019 proposto da: EL NC, IE NT IE EL, tutti qualita' di eredi di: IE MI (deceduto), elettivamente domiciliati in Roma Via Alessandro Volta 45 presso lo studio dell'avvocato Benevento Raffaele, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Gaetano;
-ricorrenti - contro 2022 198 MA EL;

- intimato -

nonchè

contro

Axa Assicurazioni in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Vespasiano 17/A presso lo studio dell'avvocato Incanno' Giuseppe che la rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 671/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA;
2 Rilevato che:

1. MI IE convenne in giudizio EL MA e Axa Assicurazioni S.p..A. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel 2007. Restò contumace il proprietario del veicolo, mentre si costituì in giudizio la compagnia assicurativa, contestando la domanda attorea e affermando che nessun sinistro si era verificato nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dall'attore e, conseguentemente, era da escludere l'ascrivibilità al convenuto delle lesioni lamentate. Reputata inammissibile la consulenza tecnica medico-legale richiesta dall'attore per l'accertamento dell'entità dei danni riportati, la causa venne S istruita con interrogatorio formale e assunzione delle testimonianze di DI ON, genero dell'attore, e di AN PI, conducente del veicolo al momento del sinistro, nonostante Axa assicurazioni S.p..\. avesse eccepito sin dal momento della deposizione la sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sostenendo che, se non proprio portatore di un interesse attuale e concreto all'esito della controversia, egli fosse perlomeno da ritenere inattendibile. Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con sentenza n. 3194/2013, rigettò la domanda attorea sul presupposto che non fosse stata fornita prova adeguata delle ragioni poste a fondamento della domanda, data la difformità delle risultanze testimoniali sulla dinamica del sinistro e l'assenza di riscontri strumentali in merito all'entità delle lesioni lamentate.

2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'appello, con la sentenza n. 671/2019, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che l'attore non avesse fornito adeguata prova delle modalità del sinistro e dell'esistenza dei danni lamentati, non essendo sufficienti le generiche dichiarazioni rese dal testimone attoreo sulla dinamica dell'incidente a confutare la dichiarazione testimoniale di 3 controparte, né bastando la sola allegazione di un certificato ospedaliero come prova delle lesioni.

3. Avverso la sentenza d'appello NC NA vedova IE, EL IE e NT IE, in qualità di eredi di MI IE, propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 100 e 246 c.p.c. e 157 co. 2 c.c., sostenendo che il Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe dovuto dichiarare la nullità della deposizione resa dal teste AN PI, poiché, come

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi