Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 23749

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 23749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23749
Data del deposito : 10 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRASHERI ERION nato il 01/02/1971 avverso l'ordinanza del 03/07/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere V S;
lette/mite le conclusioni del PG Fabio -rocci, Che (kin cktesTo p DEco ridi (S. 4) Guit fa' ora, 1k1 Co KiSo

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 3 luglio 2019, la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta proposta dal Procuratore generale territoriale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a E F con la sentenza emessa, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Terni il 20 settembre 2014, irrevocabile il 24 febbraio 2016, con cui era stata applicata all'imputato la pena concordata di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in quanto F aveva commesso in data 6 novembre 2015 un ulteriore delitto, sempre relativo alla disciplina delle sostanze stupefacenti, in relazione al quale la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 30 settembre 2016, irrevocabile il 13 settembre 2018, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro giorni venti di reclusone ed euro 12.000,00 di multa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, E F chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione degli artt. 127, 159 e 666 cod. proc. pen. Premesso che il procedimento aveva avuto origine dalla richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia di revocare la suindicata sospensione condizionale della pena, la difesa segnala che l'udienza di camera di consiglio si era tenuta il 3 luglio 2019, in presenza del solo difensore di ufficio (avv. Massimo Brazzi), sull'erroneo presupposto della considerazione che F fosse irreperibile, con conseguente violazione del diritto di difesa. Tale deduzione viene basata sulla seguente descrizione delle formalità notificatorie adottate: il decreto in data 8 febbraio 2019 di fissazione dell'udienza era stato destinato a F, in riferimento all'indirizzo di Via Cesare Beccaria, n. 27, di Terni, peraltro con l'errore nell'indicazione della strada, scritta come Via Veccaria, con l'effetto che si era determinata la mancata consegna dell'atto per irreperibilità del destinatario;
successivamente, su richiesta della Corte, la Questura di Perugia aveva inviato una nota con cui dava atto che anche nel sistema SDI, probabilmente non aggiornato, l'ultimo indirizzo risultante era quello a cui la notificazione era stata già inviata, con l'effetto che la seconda notifica era stata effettuata direttamente presso lo studio del difensore di ufficio nominato e l'udienza camerale si era svolta senza che l'interessato potesse esercitare il suo diritto a parteciparvi;
l'ordine di esecuzione emesso a seguito della revoca della sospensione condizionale, per converso, era stato notificato a F, ad opera dei Carabinieri, nell'effettivo domicilio di quest'ultimo, ossia in Terni, alla Via Tre Venezie, n. 226/B, luogo in cui l'interessato risiedeva almeno dal 12 dicembre 2018, come da certificato accluso. Su questa base il ricorrente evidenzia che la Cancelleria notificante avrebbe dovuto fare quantomeno un altro tentativo investendo però l'Ufficio Anagrafe per la verifica dell'effettivo indirizzo del destinatario, per cui, non essendo stato dato corso a questo controllo, si era vulnerato il diritto di difesa, protetto anche a livello costituzionale e convenzionale dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, diritto tutelato in modo particolare dopo l'introduzione del processo in absentia, come da legge n. 67 del 2014, così da non poter essere conculcato dal mancato aggiornamento del portale amministrativo SDI, con avvenuta integrazione di un vizio procedimentale tale da invalidare il provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto le ricerche svolte dalla competente Questura avevano rilevato che l'Ufficio Anagrafe del Comune di Terni aveva indicato quale luogo di residenza dell'interessato quello di Via Beccaria, n. 27, indirizzo al quale però F non veniva reperito, mentre il fatto che in sede esecutiva dell'ordine di carcerazione, questi sia stato rintracciato in altro luogo, in cui aveva trasferito il domicilio senza aggiornare tempestivamente il suo stato anagrafico, non poteva influire sulla regolarità delle ricerche risultate vane.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta.

2. Il giudice dell'esecuzione non ha trattato in modo specifico il punto della instaurazione del contraddittorio nel procedimento esecutivo di cui si tratta, essendosi limitato ad affermare la regolarità delle notifiche.

2.1. La consultazione degli atti trasmessi dall'Ufficio a quo - ammessa in ragione della natura della doglianza - fa invece emergere quanto segue. Dopo la proposizione della richiesta di revoca da parte del P.m., con atto depositato il 19 novembre 2018, il Presidente della Corte di appello di Bologna ha, con decreto in data 8 febbraio 2019, fissato l'udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2019 per la trattazione della questione. Di tale atto è stato dato avviso al difensore, nominato di ufficio (avv. Massimo Brazzi). E' stato esperito anche il tentativo di dare avviso all'interessato E F, muovendo dall'ultima residenza nota, ossia quella di Terni, Via Cesare Beccaria, n. 27. La notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo, sia pure inesattamente riferito a Via Veccaria (anziché Beccaria), non è andata a buon fine, giacché l'agente postale ha rilevato, con annotazione apposta il 15 febbraio 2019, che il destinatario non era reperibile al suddetto indirizzo. Sono state promosse, su impulso della Cancelleria del giudice dell'esecuzione, le ricerche del nuovo indirizzo dell'interessato, con nota inviata alla Questura di Perugia, Divisione Anticrimine, il 26 febbraio 2019. La Questura ha riscontrato tale richiesta con nota pervenuta alla Corte di appello di Perugia il 10 marzo 2019, a mente della quale F, secondo gli "accertamenti allo SDI", aveva quale ultimo indirizzo utile quello (già noto all'Ufficio richiedente) di Terni, Via Cesare Beccaria, n. 27. Il giudice dell'esecuzione, svolta l'udienza camerale del 6 marzo 2019, in assenza di F, con la presenza del suddetto difensore di ufficio, ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo alle parti interessate e ha differito per la decisione all'udienza del 3 luglio 2019. E' seguita la nuova notificazione nei confronti di F, effettuata nuovamente a mezzo posta e destinata nuovamente all'indirizzo di Terni, Via Cesare Beccaria, n. 27. L'esito è stato identico al precedente, ossia il rilievo tout court della non reperibilità del destinatario, in data 25 marzo 2019, senza alcuna altra formalità. A questo punto, la Cancelleria del giudice dell'esecuzione ha inviato, il 17 aprile 2019, una nuova richiesta di ricerca dell'attuale indirizzo di F alla Questura di Perugia, Divisione Anticrimine, la quale, con nota del 13 maggio 2019, ha riscontrato la richiesta in modo assolutamente identico alla precedente risposta: F, secondo gli "accertamenti allo SDI", aveva quale ultimo indirizzo utile quello di Terni, Via Cesare Beccaria, n. 27. A questo punto, in data 20 maggio 2019, è stato emesso dal Presidente della Corte procedente il decreto di irreperibilità di E F. E' seguita la notificazione dell'avviso di udienza a F presso il difensore di ufficio. Indi, si è svolta l'udienza camerale del 3 luglio 2019, a cui non ha partecipato F. All'esito di essa, il giudice dell'esecuzione, assunta la riserva, ha reso il provvedimento impugnato.
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