Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2005, n. 14195
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, conseguendone che esula dalle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale superiore delle acque pubbliche, e rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia nella quale venga posta in discussione la legittimità del provvedimento, adottato da un ente pubblico, di esclusione dalla gara di appalto per la realizzazione di opere idrauliche.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. P G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATI MI.RO.PA. S.R.L., IN PROPRIO E QUALITÀ DI CAPOGRUPPO DELL'ATI COSTITUITA CON L'IMPRESA FIOMAR, IMPRESA FIOMAR S.R.L. IN PROPRIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE MERCALLI 13, presso lo studio dell'avvocato P P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione avverso le sentenza definitiva n. 127/02 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 11/10/02 e avverso le sentenze nn. 5251/01, 5252/01, 5253/01, tutte depositata il 15/06/01 del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/05 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Mario SANINO, per delega dell'avvocato Pierluigi PISELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.a.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota prot. n. 2939/B/01 del 14 marzo 2001 il Ministero dei lavori pubblici comunicò all'impresa FIOMAR s.r.l.: a) l'esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori di opere idrauliche relative ai fiumi Tevere e Velino;b) la volontà di escutere la cauzione ex art. 30, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e di segnalare
il fatto all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Con nota prot. n. 2940/B/01 del 14 marzo 2001 il Ministero dei lavori pubblici inviò all'impresa MI.RO.PA. s.r.l. comunicazione di contenuto analogo a quello della nota diretta a FIOMAR. Infine, con nota prot. n. 2959/B/01 in data 14 marzo 2001 lo stesso Ministero dei lavori pubblici comunicò a MI.RO.PA. s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. costituita con FIOMAR s.r.l.:
a) l'esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori di opere idrauliche relative ai fiumi Tevere e Turano;b) la volontà di escutere la cauzione ex art. 30, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e di segnalare il fatto all'Autorità di vigilanza per i
lavori pubblici.
Per l'annullamento delle tre note sopra indicate (e di ogni altro provvedimento connesso, con particolare riferimento ai verbali di gara n. 9463 e 9461) le destinatane di esse proposero distinti ricorsi al T.A.R. per il Lazio che, in contraddittorio con l'Amministrazione intimata, li dichiarò inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito con tre sentenze depositate il 15 giugno 2001 (n. 5251/01, 5252/01, 5253/01), ritenendo che la cognizione delle controversie fosse demandata al Tribunale superiore delle acque pubbliche (T.S.A.P.).
I giudici amministrativi si mostrarono consapevoli della giurisprudenza che ha affermato la giurisdizione del plesso T.A.R. - Consiglio di Stato in ordine alle controversie insorte su gare ad evidenza pubblica, partendo dal presupposto che tali fattispecie rivestissero un'incidenza meramente indiretta e strumentale sulla materia del regime delle acque. Ritennero però più persuasivo un diverso orientamento, secondo cui sarebbe spettato al T.S.A.P., quale giudice amministrativo specializzato, conoscere dei provvedimenti specifici attinenti alla realizzazione dell'opera idraulica, compresi quelli che interferivano con il regime delle acque, impedendo o modificando i lavori diretti a regolarlo.
In tal modo si sarebbe fatto luogo ad una interpretazione estensiva della "materia", resa possibile dalla dizione normativa di riferimento (art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775). Invero anche le controversie inerenti ad una gara di appalto per la realizzazione di un'opera idraulica avrebbero inciso con immediatezza sul regime delle acque pubbliche, in quanto in esse avrebbero potuto venire in rilievo non soltanto il concreto espletarsi della licitazione, alla ricerca del soggetto più idoneo ad assumere l'incarico, ma anche le stesse regole di gara, alle quali non si sarebbe potuto non riconoscere un'immediata ricaduta sul buon esito o sulla stessa realizzazione dell'opera.
A questa soluzione non sarebbe stato di ostacolo l'art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché tale normativa avrebbe lasciato
invariate le rispettive sfere di competenza del plesso T.A.R. - Consiglio di Stato e T.S.A.P., essendo anche quest'ultimo "giudice amministrativo", mentre il citato art. 6, concentrando la giurisdizione in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori dinanzi al giudice amministrativo, avrebbe inteso modificare esclusivamente il riparto di materie tra la giurisdizione amministrativa (nel suo complesso) e la giurisdizione ordinaria, senza nulla sottrarre alla prima in termini di competenza Potrebbe quindi configurarsi in capo al T.S.A.P. una giurisdizione esclusiva nella particolare materia, in luogo di quella limitata ai soli interessi legittimi fino ad ora detenuta FIOMAR s.r.l., MI.RO.PA s.r.l. (in proprio e nella qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita con FIOMAR) e MI.RO.PA. s.r.l. proposero quindi distinti ricorsi al T.S.A.P., nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici) - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, chiedendo l'annullamento della nota prot. n. 2939/B/01 in data 14 marzo 2001, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni. Il Ministero si costituì per resistere alle domande, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Il T.S.A.P., riunite le tre cause, con sentenza n. 127/2002 depositata l'il ottobre 2002 dichiarò a sua volta inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione.
Esso osservò che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolti da soggetti comunque tenuti all'applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale, aveva lasciato immutate - sia nel testo originario sia nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 - le attribuzioni giurisdizionali dirette del Tribunale
superiore, attribuzioni definite (in parte qua) dall'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e non trasformate in giurisdizione esclusiva. Come questa Corte aveva già precisato, i provvedimenti amministrativi circa la selezione degli aspiranti all'aggiudicazione di un appalto di opera idraulica (o comunque riguardanti corsi e specchi d'acqua, le loro rive e le loro sponde) non incidevano sulla materia e sul regime delle acque pubbliche se non in via strumentale e indiretta Pertanto le controversie, promosse per denunciare vizi di legittimità dei suddetti provvedimenti, esulavano dalle attribuzioni giurisdizionali del T.S.A.P. previste dal citato art. 143 e rientravano nell'ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
Nè poteva indurre a diversa considerazione il rilievo che, secondo un indirizzo più recente, erano state ricondotte nella giurisdizione diretta del T.S.A.P. anche controversie relative a provvedimenti non rientranti propriamente nella materia delle acque pubbliche ed espressione di poteri alla stessa non inerenti. Tale indirizzo, infatti, postulava pur sempre che fosse rilevata l'incidenza diretta ed immediata dei provvedimenti sul regime delle acque, o perché impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime, oppure perché a detti interessi strettamente connessi. Invero tutta la casistica, in termini di applicazione estensiva dell'art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933, era accomunata dalla diretta ed immediata incidenza sul regime delle acque pubbliche, mentre le procedure finalizzate all'affidamento di appalti di opere pubbliche, anche quando si trattasse di opere idrauliche, non incidevano in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche ne' coinvolgevano la speciale competenza tecnica del Tribunale superiore, poiché non implicavano ex se questioni inerenti alla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione delle opere cui mirava lo l'espletamento della procedura e la scelta del contraente.
Con ricorso notificato il 2-3 dicembre 2002 le società MI.RO.PA. s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. con FIOMAR s.r.l., nonché la stessa FIOMAR s.r.l. hanno proposto ricorso alle sezioni unite di questa Corte, denunziando il conflitto negativo di giurisdizione come sopra insorto, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c. e chiedendo che sia individuato il giudice
munito di giurisdizione in ordine alle controversie indicate. Il Ministero intimato non ha svolto in questa sede attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE