Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/02/2014, n. 2907
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L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S L s.p.a. (02426530719), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P M (PLL MRZ 69L31 L328D), elettivamente domiciliati in Roma, via Circumvallazione Ostiense n. 114, presso lo studio dell'Avvocato P S, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato G S;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (già Ministero delle politiche agricole e forestali), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1327 del 2007, depositata in data 27 dicembre 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per il resistente, l'Avvocato dello Stato Caselli;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Sun Land S.p.a. e il sig. Pellegrini Maurizio proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore dell'Ufficio di Bari, delegato dall'Ispettorato del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per violazione di norme comunitarie relative al settore agro-alimentare.
Il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso.
Proposto appello, la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile in quanto formulato a mezzo di ricorso anziché tramite citazione e, in ogni caso, tardivo poiché la notifica del decreto del giudice di comparizione delle parti era avvenuta oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza stessa. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la sentenza impugnata era stata notificata in data 15 maggio 2006, per cui l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine breve di 30 giorni ex art. 325 cod. proc. civ., mentre entro tale scadenza la parte si era limitata a
depositare il ricorso ed aveva provveduto a notificare il ricorso e il decreto presidenziale di comparizione delle parti solo in data 22 luglio 2006.
2. - Avverso questa sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, che, per il principio dell'ultrattività del rito, la forma introduttiva dell'atto di appello doveva essere quella del procedimento di primo grado, dovendosi escludere, in mancanza di una espressa previsione, che il D.Lgs. n. 40 del 2006 avesse inciso su detto profilo, essendosi limitato a rendere appellabili le sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
In secondo luogo, i ricorrenti denunciavano la violazione del principio di conservazione degli effetti dell'impugnazione ex art. 159 c.p.c., comma 3, e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., atteso che, ove vi sia incertezza sul corretto strumento
impugnatorio da utilizzare, deve essere evitata la pronuncia di inammissibilità se - come avvenuto nella specie - siano stati rispettati i termini propri del modello impugnatorio concretamente utilizzato.
2.1. - A conclusione dei motivi, i ricorrenti formulavano quindi i seguenti quesiti:
1) Accerti la Corte se vi è stata violazione nel negare l'applicazione dell'invocato principio di "ultrattività del rito", sia pure di creazione giurisprudenziale, in forza del quale gli appellanti, in virtù del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso debba avvenire con riferimento alla forma dell'atto introduttivo, per una tendenziale e naturale continuità tra rito del procedimento di primo grado e rito d'appello, hanno ritenuto di introdurre l'atto di appello con la forma del ricorso;
dica per effetto dei suddetti principi se, in materia di sanzioni amministrative, sia corretto introdurre l'atto di appello con ricorso;
2) Accerti la Corte se vi è stata violazione del principio di conservazione degli effetti dell'impugnazione sancito ex art. 159 c.p.c., comma 3;
dica se in forza dello stesso ai fini
dell'ammissibilità del gravame sia ininfluente la circostanza che l'appello sia stato introdotto con ricorso o con citazione, una volta che siano stati comunque rispettati i termini per l'impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente utilizzato. 3. - L'amministrazione intimata non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.
4. - All'esito dell'udienza del 30 maggio 2012, la Sezione Seconda di questa Corte, con ordinanza 31 luglio 2012, n. 13723, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, segnalando la questione di particolare importanza relativa alla forma dell'appello (ricorso o citazione) nei confronti della sentenza emessa a seguito del rito speciale L. n. 689 del 1981, ex art. 23, nonché, ove si ritenga che l'impugnazione debba essere
effettuata con citazione e sia stata, invece, proposta con ricorso, se, ai fini della tempestività dell'opposizione, debba farsi ricorso alla data della notifica del ricorso o a quella del deposito del medesimo in cancelleria.
L'ordinanza ha rilevato che su questi profili la Suprema Corte si è variamente pronunciata: nei procedimenti in cui l'appello va proposto con citazione, in particolare, si è ritenuto (Cass. sez. 3, n. 4498 del 2009 e n. 23412 del 2008) che il deposito del ricorso, anche se tempestivo, non è idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale che richiede che l'atto recettizio venga portato a conoscenza della parte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. o art. 327 cod. proc. civ.;
correlativamente, nei procedimenti
in cui l'appello va proposto con ricorso, la giurisprudenza consolidata esclude la sufficienza della notificazione dell'atto di citazione irregolarmente adottato, essendo necessario, per l'ammissibilità del gravame, che l'atto sia anche depositato nei termini.
4.1. - Nell'ordinanza di rimessione si è, peraltro, rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8491 del 2011 in tema di condominio degli edifici, hanno ritenuto che l'impugnazione delle delibere di assemblea, in applicazione delle regole generali, debba essere proposta con atto di citazione ma hanno ugualmente considerato valida l'impugnazione presentata con ricorso alla sola condizione che l'atto risulti depositato tempestivamente in cancelleria e, dunque, senza necessità di estendere al compimento della notificazione l'osservanza del termine prescritto poiché tale ultima estensione non risponderebbe ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto e finirebbe per addossare sull'attore incombenti sottratti alla sua possibilità di azione. L'ordinanza, nel ricordare tale affermazione di principio, sottolinea che la stessa sembra attenere ad una diversa e specifica fattispecie, la cui generalizzazione appare suscettibile di un effetto espansivo su un'ampia pluralità di fattispecie, rispetto alle quali, peraltro, verrebbe ribaltato l'attuale diverso e consolidato orientamento giurisdizionale.
5. - Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite ed è stato trattato alla pubblica udienza del 25 giugno 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione di questa Corte pone due questioni di particolare importanza: la prima, concernente la individuazione di quale debba essere la forma dell'appello avverso sentenze emesse in un giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, introdotti con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, e segnatamente se il gravame debba essere proposto con
ricorso o con citazione;
la seconda, prospettata per l'eventualità in cui si ritenga che l'impugnazione debba essere effettuata con citazione e sia stata, invece, proposta con ricorso, se, ai fini della tempestività dell'opposizione, debba farsi ricorso alla data della notifica del ricorso o a quella del deposito del medesimo in cancelleria.
2. - Occorre premettere che il ricorso oggetto del presente giudizio deve essere deciso sulla base della formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, quale risultante all'esito delle modificazioni
introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha reso appellabili le sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006 (nonché le ordinanze di cui all'art. 23, comma 5, della medesima legge, mentre sono rimaste ricorribili per cassazione le sole ordinanze emesse, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 23, comma 1). È noto, tuttavia, che il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l'abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi da 2 a 7 e artt. 22-bis e 23, e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo D.Lgs.. L'art. 2 del