Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/03/2023, n. 07151

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/03/2023, n. 07151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07151
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6911-2021 proposto da: S L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

CARONCINI

6, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato A D;

- ricorrente -

contro

NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 3678/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G C.

Ritenuto che

75- 1.- Con atto di citazione notificato il 19.11.2012 L S ha convenuto in giudizio la società Navigazione Libera del Golfo, innanzi al Tribunale di Napoli, al fine ottenere la condanna per responsabilità contrattuale, oppure ex art. 2043 cc, di tale società al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 18.6.2010, allorquando l'odierna ricorrente si trovava a bordo della motonave Tremiti Jet ed inciampava a causa della presenza di un rialzo della pavimentazione dell'imbarcazione. Non si è costituita la società convenuta in giudizio. 2.- Il Tribunale di Napoli con sentenza 8433/2017 ha rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra l'evento e il danno, non essendo emerso in giudizio che il rialzo del pavimento fosse non visibile e non segnalato, ed ha concluso, di conseguenza, che la responsabilità della caduta era da ascriversi alla disattenzione della parte attrice. La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3678/2020 ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di prime cure, ed ha condannato l'attore alle spese di causa. 3.- Avverso tale decisione L S ricorre con due motivi. Non 4i è costituzione della società di navigazione.

Considerato che

4.- Con il primo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt.16811693 c.c., dell'art. 409 cod. navigazione e degli artt. 115- 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e si contesta alla Corte, nel ritenere il difetto di prova da parte dell'attrice della lamentata anomalia della pavimentazione, in particolare, dell'altezza di tale rialzo e della sua collocazione, di avere invertito l'onere della prova: grava infatti sul vettore l'onere di fornire la prova liberatoria ai sensi degli artt. 1861 cc e 409 cod. navig. Il motivo è fondato. Come statuito da questa Corte :" L'art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto." (Cass. 7423/ 1999). Il danneggiato deve dunque dimostrare il nesso di causa, spettando al vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile (Cass. 13635/ 2001;
Cass. 3285/ 2006;
Cass. 9593/ 2011). Nel provare il nesso di causa il danneggiato può limitarsi a dimostrare che l'evento lesivo è "stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore" (Cass. 7423/ 1999), mentre "non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro"(Cass. 7423/ 1999). Nella fattispecie, la Corte di Appello ha dato atto che "i testi hanno confermato che l'istante è caduta per un anomalo posizionamento della pavimentazione" (p.5), e tuttavia, secondo i giudici di merito, tale dimostrazione non integra prova della causa cAf ., 2 del danno, in quanto il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare di "quanti centimetri era - eventualmente- sollevato il ridetto pavimento" (p.5) . Dicendo questo, si ammette che il danneggiato ha dato prova del nesso di causalità, ossia di essere caduta a causa di un rialzo del pavimento, prova del nesso di causalità che consiste nella mera dimostrazione di aver subito danno a causa della cosa (in questo caso il pavimento): detto ciò, non è necessario dimostrare quale sia la precisa anomalia (ossia di quanto centimetri fosse quel rialzo) della cosa, ed è contraddittorio , dopo aver ammesso che il danneggiato ha fornito prova del fatto di essere caduto per via della cosa, negare che ciò non sia ancora sufficiente a dimostrare il nesso di causa. Si tratta, inoltre, di una inversione dell'onere della prova: una volta che il danneggiato ha dimostrato di essere caduto per un oggettivo fatto del vettore (Cass.7423/ 1999), ossia il rialzo del pavimento all'interno della nave, non deve dimostrare che è caduto per "un'anomalia tale da dover esse segnalata" (p. 5 della sentenza impugnata), né ovviamente dimostrare di quanti centimetri fosse il rialzo per cui è caduto, in quanto, per l'appunto, è sufficiente che dimostri che l'incidente è avvenuto durante il trasporto, posto che "la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto" (Cass. 9503/2011). Spetta poi al vettore la prova liberatoria, che può consistere anche nella mancanza di diligenza del danneggiato: circostanza questa di cui però non si è discusso in giudizio a causa del preliminare, e qui censurato, giudizio circa il difetto di prova del nesso di causa. 5. - Con il secondo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt.2051 -2697 cc e degli artt. 115116 cpc ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., : la ricorrente avrebbe posto in alternativa anche le domande di responsabilità ex artreele 2051 e 2043 c.c.: la Corte avrebbe implicitamente rigettato anche tali domande sulla base della mancata prova da parte del fatto che la caduta sia stata causata dalla presenza di un'insidia della motonave soggetta a controllo ed alla signoria della società di navigazione perciò tenuta ad assicurane l'agibilità. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non dimostra di avere svolto tali domande;
non ne riporta il contenuto, non dice in che termini le avrebbe proposte. Inoltre, non è vero che la Corte le ha rigettate con i medesimi argomenti con cui ha rigettato la domanda principale: la Corte di Appello non ha affatto pronunciato su di esse. • Il ricorso va dunque accolto in tali termini, e la decisbne annullata con rinvio.
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