Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/01/2016, n. 29

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La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza - fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l'attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati - può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione.

Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice.

In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, l'opposizione proposta dal contribuente avverso l'ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario instaurato dal primo contro l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, sostanzialmente equivalente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo notificata al contribuente stesso, è assimilabile alla lite concernente l'impugnazione del ruolo, sicchè la relativa controversia è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, giusta il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 546 del 1992, e 15 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/01/2016, n. 29
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29
Data del deposito : 5 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

29 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione e competenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5659/2013 SEZIONI UNITE CIVILI 29 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Ud. 18/11/2014 Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI Presidente Sezione PU Rel. Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA CI. Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO · Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Dott. ALBERTO GIUSTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5659-2013 proposto da: NI ES, elettivamente domiciliata in ROMA, 2014 VIA MONTEFALCO 61, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 537 COLACURTO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BETTINI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente

contro

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO;
- intimato avverso la sentenza n. 6/2013 del TRIBUNALE di Brescia Sezione distaccata di BRENO, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per la dichiarazione, d'ufficio, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Sentenza In data 7-8 giugno 2012, il Comune di Bagnolo San Vito (MN) 1. - notificò ad AL LL ingiunzione fiscale n. 3424 prot. emessa ai - sensi dell'art. 2 del R.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla base di due avvisi di accertamento, n. 224 del 3 dicembre 2009 e n. 149 del 2 novembre 2010, nonché della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 181/02/11 del 19 maggio 2011 -, intimandole il pagamento della somma di € 127.846,00, a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2006 e 2007, oltre interessi e spese, dalla stessa dovuta in relazioni a terreni di sua proprietà siti in detto Comune. Successivamente, in data 28-29 giugno 2012, il Comune di Bagnolo San Vito notificò ad AL LL altra ingiunzione fiscale n. 1868 prot. emessa ai sensi dell'art. 2 del R.d. n. 639 del 1910, sulla base dell'avviso di accertamento n. 66 del 4 febbraio 2011, nonché della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 21/01/12 del 16 febbraio 2012 -,intimandole il pagamento della somma di € 62.930,00, a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008, oltre interessi e spese, dalla stessa dovuta in relazioni ai medesimi terreni di sua proprietà siti in detto Comune. 1.1.-• Con citazione del 5 luglio 2012, la LL propose opposizione - ai sensi dell'art. 3 del citato R.d. n. 639 del 1910 avverso dette ingiunzioni, convenendo dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia, sezione distaccata di Breno, il Comune di Bagnolo San Vito, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «In via preliminare: sospendere, ex artt. 32 e 5 D. Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni fiscali n. 3424 prot. e 1868 prot. [...]. Nel merito: dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia, per i motivi dedotti in narrativa, delle ingiunzioni fiscali n. 3424 prot. e 1868 prot. [....] per tutti i motivi dedotti. [....]». Costituitosi, il Comune convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, essendo la giurisdizione nella materia oggetto del giudizio attribuita al Giudice tributario, e concluse chiedendo: In via principale e nel merito: dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di 3 competenza [recte: giurisdizione], ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 546/92, indicando quale Commissione Tributaria Provinciale competente quella di Mantova, essendo l'atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN) [....]» Il Tribunale adito, con la sentenza n. 6/2013 del 16 gennaio 2013, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., ha così, tra l'altro, provveduto: «Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 [...];
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a conoscere e decidere del presente giudizio, competente essendo il Tribunale di Mantova [....]». In particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, il Tribunale ha così motivato la decisione: A) «Il recente decreto legislativo n. 150 del 2011 [....] prevede, invero, all'art. 32 che "le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del [....] regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione". Il successivo art. 36, inoltre, stabilisce che le norme del suddetto decreto si applichino ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Ne deriva che, avendo il giudizio, come detto, l'impugnazione di un'ordinanza ingiunzione emessa dal comune per il recupero di un'imposta comunale ed essendo stata la causa incardinata con citazione notificata al Comune di Bagnolo San Vito nell'aprile 2012, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, è corretto affermare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente giudizio sulla base del menzionato art. 32 con superamento di tutte le questioni sollevate sul punto dalla difesa della parte convenuta, fondate su disposizioni di legge tutte antecedenti le più recenti modifiche normative in tema di semplificazione dei procedimenti civili». B) «Va, peraltro, dichiarata la incompetenza per territorio del Tribunale adito a decidere del presente giudizio, competente essendo il foro di Mantova ove si trova il Comune di Bagnolo San Vito autore dell'ingiunzione fiscale. L'eccezione di incompetenza territoriale, invero, è da ritenersi insita 4 nella stessa difesa del convenuto che ha indicato la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova quale giudice ritenuto territorialmente competente essendo stato l'atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN). La competenza territoriale del foro di Mantova trova riscontro nella espressa previsione da parte dell'art. 32 D. Lgs. n. 150/2011, comma n. 2, della competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». 2.- Avverso tale sentenza AL LL ha proposto ricorso con istanza di regolamento di competenza, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria, e chiedendo, tra l'altro, alla Corte di cassazione di annullare la sentenza n. 6/13 [....], con la quale il predetto Tribunale ha declinato la propria competenza a conoscere dell'opposizione a ingiunzione fiscale [...];
per l'effetto, dichiarare competente lo stesso Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, a decidere della causa sopra descritta [....] >>. Il Comune di Bagnolo San Vito, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva. -3. Assegnato il ricorso alla Sezione VI, sottosezione I, questa, con ordinanza interlocutoria n. 5434 del 7 marzo 2014, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Collegio riassunta la predetta fattispecie sostanziale e processuale ha, in particolare, osservato quanto segue: Così richiamati i fatti di causa, si osserva che appare rilevante, ai fini del decidere, il riesame del dibattuto rapporto di pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di competenza. Ad avviso di questo Collegio, sembra condivisibile l'opinione risalente, un tempo maggioritaria, che la competenza rivesta carattere prioritario: giacché l'accertamento della spettanza della giurisdizione o anche, in radice, dell'esistenza stessa della - giurisdizione, in ipotesi di assoluta carenza di azione non può che essere decisa dal giudice in astratto competente per materia, valore e territorio a conoscere della controversia, sulla base della prospettazione della domanda. In virtù del principio che ogni giudice è competente a decidere della propria competenza, sembra evidente che tale accertamento sia pregiudiziale 5 rispetto a qualunque altra questione, di rito o di merito, costituendo un riflesso del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.): tanto più, rispetto a questioni, come quella della giurisdizione, suscettibili di pronuncia con attitudine a preclusione pro judicato (Cass., sez. unite, 17 dicembre 2007 n. 26483). Che l'esistenza, o no, della potestas judicandi nel caso concreto possa essere accertata da un giudice potestativamente individuato dalla parte eventualmente in - violazione di tutti i criteri di radicamento della competenza appare, infatti, - tesi del tutto eccentrica ai principi generali che informano il processo;
e certo, non assimilabile all'evenienza, tutt'altro che rara, di statuizione sulla giurisdizione emessa da giudice ritenutosi erroneamente competente: non inficiata, a differenza della prima, da incompatibilità di decisum, e dunque intimamente coerente, restando solo soggetta ad un fisiologico sindacato nella naturale sede di impugnazione. Né si può sostenere, sotto altro profilo, che l'accertamento sulla sussistenza della giurisdizione resti salvo all'esito di translatio iudicii al giudice competente. La conservazione degli effetti processuali (oltre che sostanziali, come l'interruzione-sospensione della prescrizione, l'efficacia della trascrizione, l'impedimento di decadenze, ecc.) è preservata in ordine ai soli atti istruttori e cioè, tipicamente, le prove assunte: che non degradano ad argomenti sussidiari di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civile, come invece nella trasmigrazione tra giurisdizioni diverse (art. 59, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) - ed eventualmente cautelari (principio affermato, sia pure con efficacia interinale, dall'art. 15, comma 7, cod. proc. amm. e dall'art. 27 cod. proc. pen.). Ma non certo per

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