Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2007, n. 24956
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La speciale normativa di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (sugli interventi a seguito degli eventi sismici del novembre e febbraio 1981) laddove sancisce la validità delle delibere condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti dal terremoto se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 cod. civ., è applicabile nella sola ipotesi di ricostruzione che assicuri il rispetto del precedente equilibrio tra i vari piani dell'edificio. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la delibera assembleare adottata con le maggioranze previste dall'art. 1120 cod. civ. per le innovazioni consentite, in presenza di una ricostruzione comportante una sopraelevazione a mezzo di un aumento di volumetria e di ampiezza del piano sottotetto, di proprietà esclusiva del condomino proprietario dell'ultimo piano).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S M - Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. P I - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAZZARO ALFONSINA FU VINCENZO, NAZZARO SILVIA FU VINCENZO, NAZZARO ANNA FU VINCENZO, NAZZARO BIANCA FU VINCENZO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato S E P, che le difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CAPONE ALFREDO, CAPONE ESTER FU MODESTINO, CAPONE LEONARDO FU ANTONIO, CAPONE RAFFAELLA FU ANTONIO, CAPONE MODESTINO FU RAFFAELE, BOSCO ANTONIA, CAPONE ROBERTA, CAPONE PAOLA, CAPONE ELENA, CAPONE CONCETTA, CAPONE MARIA FU ANTONIO, CAPONE ANTONIETTA, CAPONE CONCETTA FU RAFFAELE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 22344/03 proposto da:
CAPONE ALFREDO, CAPONE ESTER, CAPONE ROBERTA, CAPONE PAOLA, BOSCO ANTONIA, tutti nella qualità di eredi del Sig. CAPONE MODESTINO elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato GHIA LUCIO, difesi dall'avvocato LABRUNA BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
NAZZARO ALFONSINA, NAZZARO SILVIA, NAZZARO ANNA, NAZZARO BIANCA;
- intimate -
e sul 3^ ricorso n. 07735/07 proposto da:
CAPONE CONCETTA FU RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato GHIA LUCIO, difeso dall'avvocato LABRUNA BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
NAZZARO ALFONSINA, NAZZARO SILVIA, NAZZARO ANNA, NAZZARO BIANCA, CAPONE ALFREDO, CAPONE ESTER, BOSCO ANTONIA, CAPONE PAOLA, CAPONE ROBERTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1660/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 19/09/07 dal Consigliere Dott. P I;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 28/12/1987 le sorelle N Bianca, Anna, Silvia e Alfonsina impugnarono la delibera adottata il 18/11/1987 dall'assemblea del Condominio dell'edificio in Atripalda, Via Belli, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di ricostruzione postsisma,
1) perché difforme dal precedente in conseguenza di un abbassamento delle altezze dei piani preesistenti e realizzazione di un ulteriore piano con trasformazione del sottotetto in favore degli altri condomini tutti convenuti in giudizio;
2) perché creava nuove servitù a carico del cortile di proprietà esclusiva ed un aggravio di servitù a carico del cortile comune. Si costituivano i condomini C M fu A, anche quale amministratore del condominio, C E, C C, C A, Capone Antonietta, Capone Maria e Capone Elena, che eccepivano la validità del quorum e la sostanziale corrispondenza del progetto di ricostruzione allo stato di fatto anteriore della fabbrica. Restavano contumaci i condomini Capone Enrico, Capone Leonardo, Capone Raffaella, C C e C M fu Raffaele.
Con sentenza 13/10/1999 il Tribunale di Avellino rigettava la domanda osservando che:
1) il sottotetto si doveva ritenere di proprietà dei convenuti;
2) il progetto comportava solo una modifica dell'altezza del sottotetto e non la realizzazione di un ulteriore piano, mentre la modifica delle altezze del primo e del secondo piano non riguardava le attrici unicamente proprietarie di locali terranei;
3) il progetto non alterava le volumetrie e i valori millesimali e non ricorreva un aggravio per le attrici tranne per alcune nuove vedute sul loro cortile in ordine alle quali le attrici medesime erano legittimate ad autonoma azione giudiziale.
Con appello 2 - 3/12/1999 le attrici chiedevano la riforma della sentenza deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede, la sostanziale diversità del progetto di ricostruzione perché:
1) vi era stata elevazione del tetto di cm. 80 per l'intera copertura del fabbricato, con conseguente maggiore altezza e volumetria e una diversa sagoma, modifiche che rendevano necessario il consenso di tutti i condomini;
2) non ricorreva la fattispecie dell'art. 1102 c.c.;
3) era stata riscontrata l'apertura di nuove vedute sul cortile delle attrici;
4) sussisteva aggravio, per diversa ubicazione e dimensioni, delle vedute preesistenti sul cortile condominiale e su quello delle attrici;
5) il progetto prevedeva la chiusura di una finestra ovale delle attrici a piano terra con lesione del diritto dominicale;
6) erroneamente parte attrice era stata ritenuta "terzo" rispetto alla pretesa sulle vedute riguardante la loro proprietà e sulla questione per cui i nuovo piano realizzato comportava servitù di attraversamento mediante condotte idrico - igieniche;
7) non era motivata l'attribuzione ai Capone del sottotetto che doveva presumersi condominiale.
Si costituivano gli appellati C M fu A, C E, C C, C A, Capone Antonietta, Capone Maria e Capone Elena, i quali spiegavano appello incidentale sulle spese. Gli altri appellati restavano contumaci.
La Corte di appello confermava la qualificazione degli incrementi del fabbricato (previsti dal progetto e dimostrati dalla CTU) alla stregua di addizioni - miglioramenti per la cui approvazione, ai sensi dell'art. 1120 c.c., non era richiesto il consenso unanime di tutti i condomini dell'edificio. Definiva generiche le doglianze relative alla violazione dell'articolo 1102 c.c., in particolare quanto al pregiudizio che sarebbe derivato alle ricorrenti in conseguenza degli incrementi della cosa comune. Riteneva poi infondate le doglianze relative a i motivi 6 e 7 dell'appello quanto all'aggravamento delle servitù di attraversamento degli impianti elettici ed idrici e alla chiusura dell'apertura ovale al piano terra, rilevando che da un lato la ricostruzione di un fabbricato col suo adeguamento alle prescrizioni antisismiche, non poteva che determinare delle differenze rispetto al precedente e che le eventuali osservazioni in ordine agli effetti negativi dovuti ai miglioramenti dovevano essere rivolte al progetto, specie in ordine alla necessità o meno di mantenere la detta apertura. Infondata veniva ritenuta anche la censura circa la proprietà del sottotetto che, in mancanza di titolo diverso o di presenza di vincoli pertinenziali, doveva essere ritenuto di proprietà dell'ultimo piano perché costituiva un locale di comodo utile soltanto rispetto a quest'ultimo e al quale quest'ultimo aveva l'esclusivo accesso. La Corte d'appello invece accoglieva la sola doglianza relativa alla realizzazione di quattro finestre in violazione dei diritti di proprietà esclusive delle ricorrenti, ritenendo che esse avessero avanzato in giudizio una domanda anche sotto tale profilo oltre che come condomine.
Avverso detta decisione ricorrevano le N articolando due complessi motivi. Resistevano e proponevano ricorso incidentale, affidato a tre motivi, gli intimati. Le parti depositavano memoria. Il 27 novembre 2006 veniva depositata istanza di assegnazione della causa alle Sezioni Unite, stante l'indicata opportunità di decidere la questione di particolare importanza, relativa alla interpretazione della L. n. 219 del 1981, art. 122, in relazione ai difformi orientamenti tra i giudici del merito a fronte di un'unica pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 2 sezione n. 12204 del 1997), ritenuta restrittiva.
All'udienza del 6 dicembre 2006 veniva disposto il rinnovo della notifica del ricorso a C C (nata nel 1935). Espletato l'incombente nei termini fissati, C C proponeva controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, nella sostanza analoghi a quelli proposti con ricorso incidentale dagli altri intimati. L'istanza di assegnazione alle SU su richiamata veniva nuovamente proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Non si ritiene di aderire alla richiesta di assegnazione della causa alle SU, posto che questo Collegio condivide l'orientamento affermato con l'unica sentenza che risulta emanata quanto all'interpretazione della L. n. 219 del 1981, art. 12. 2. I motivi del ricorso principale.
2.1 - Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136, 1127 e 1350 c.c., dell'art. 69 disp. att. c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)". 2.1.1 - Lamentano in primo luogo le ricorrenti che i giudici d'appello abbiano qualificato gli incrementi del fabbricato (previsti dal progetto e dimostrati dalla CTU) alla stregua di addizioni - miglioramenti per la cui approvazione, ai sensi dell'art. 1120 c.c., non era richiesto il consenso unanime di tutti i condomini dell'edificio. Si trattava, invece, di un "sovrainnalzamento" di cm 80 nella linea di colmo del tetto con modifiche delle altezze dei piani primo e secondo e trasformazione del sottotetto, prima volume tecnico, in un piano autonomo della dimensione di 180 mq, dotato di otto finestre. Il progetto, quindi, prevedeva non già la ricostruzione de precedente fabbricato, ma la realizzazione di un nuovo fabbricato, diverso per sagoma, altezza, volumetria e per l'aspetto architettonico. Inoltre, con l'aumento del numero dei piani si determinava anche una alterazione del valore del piano di proprietà delle odierne ricorrenti. Di qui la necessità del consenso unanime sul progetto.
2.1.2 - Lamentano poi, sotto altro profilo, che la realizzazione del nuovo piano sottotetto, prima inesistente, determinava una sopraelevazione, per la quale era necessario comunque il consenso unanime di tutti i condomini. Lamentano ancora, sotto un diverso profilo, la valutazione operata dalla Corte territoriale circa la non adeguata manifestazione del loro dissenso in ordine alla chiusura della finestra ovale nel loro locale a magazzino, nonché della loro opposizione all'attraversamento delle tubazioni a servizio dei piani superiori, avendo invece esse ricorrenti manifestato chiaramente il loro dissenso a tutto il progetto di ricostruzione, e in particolare alla realizzazione dell'ultimo piano. In tale comportamento doveva necessariamente ravvisarsi una loro contrarietà all'attraversamento delle tubazioni e alla chiusura della finestra ovale. 2.2 - Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1136 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)". Lamentano le ricorrenti l'errore nel quale sarebbero incorsi i giudici d'appello nel l'aver ravvisato, in contrasto col titolo prodotto dalle ricorrenti, che il cortile di via Belli fosse in comproprietà con la conseguente possibilità di aprire le quattro vedute del sottotetto che si affacciava su tale cortile in applicazione dell'art. 1102 c.c.. Dal titolo risulta invece che il cortile era di pertinenza delle proprietà N e quindi di proprietà esclusiva.