Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5666
Sentenza
9 giugno 1999
Sentenza
9 giugno 1999
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Massime • 1
Il potere regolamentare della P.A. di disciplinare con efficacia derogatoria alle disposizioni del codice civile le distanze fra le costruzioni, può manifestarsi oltre che nella predisposizione di Piani regolatori generali e di piani particolareggiati (cosiddetti piani di zona) anche attraverso le tavole planimetriche allegate ai predetti piani. In tal caso le indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche in quanto attuative sul piano tecnico della volontà della P.A. hanno valore immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la stessa natura di norme regolamentari. Ne consegue che quando il piano di zona per individuare la distanza rinvia al piano planovolumetrico e quest'ultimo prevede una determinata distanza dal confine, tale distanza ha carattere assoluto ed inderogabile trattandosi di norma integrativa del cod.civ..
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP EDIL DEI LUPI a r.l., IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori in carica, rag. LA SI AN, SE SC e EG NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI B. P., difesa dagli avvocati CARMINE RIZZI, GIUSEPPE RIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI TO SC,(deceduto) e per esso gli eredi DI TO AE, CA, DO, BE E MA ER vedova DI TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BENUCCI, che li difende, per procura speciale del notaio dott. Sigismondo GIANGRASSO in Barletta del 26/11/96 Rep. n. 45329;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 142/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, per delega dell'Avvocato RIZZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BENUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco Di ON, proprietario di un fondo, confinante con un terreno assegnato con diritto di superficie dal Comune di Barletta alla Cooperativa Edilizia "dei Lupi" perché vi costruisse un gruppo di villette, convenne in giudizio davanti al tribunale di Trani la predetta Cooperativa e, deducendo che una delle palazzine era stata realizzata a meno di cinque metri dal confine, in violazione degli strumenti urbanistici locali, ne chiese la condanna alla demolizione delle porzioni che oltrepassavano la suddetta distanza ed al risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda sostenendo la regolarità della costruzione anche alla luce del principio di prevenzione.
Il tribunale accolse la domanda con sentenza 11/4/1989, confermata in appello.
Entrambi i giudici di merito ritennero che la Cooperativa aveva violato la distanza di cinque metri dal confine stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto era risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio che una delle villette, costruita obliquamente anziché parallelamente al confine con la proprietà del Di ON, si trovava con alcune sue parti a meno di cinque metri dal confine stesso.
Per la cassazione della sentenza