Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2022, n. 08758
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. :23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C), per insussistenza dell'addebito;
la rideterminazione della pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione e 1.667 euro di multa;
la revoca della confisca, con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, con esclusivo riferimento alla pistola AL ed alle munizioni, fatta eccezione per quelle caricate sulle armi illecitamente portate in luogo pubblico. RITENUTO IN FATTO • 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo il 9 gennaio 2017, ha assolto UC EZ dai reati di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, contestatigli ai capi B) e D) dell'imputazione, e, riqualificata la condotta ascrittagli al capo C) nella contravvenzione sanzionata dall'art. 697 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli per tale reato e per quello, addebitatogli al capo A), di porto illegale in luogo pubblico di due armi comuni da sparo in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 2.100 euro di multa ed ordinato la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.
2. UC EZ propone, con l'assistenza dell'avv. Ennio Buffoli, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della contravvenzione di detenzione illecita di munizioni senza considerare che le eseguite perquisizioni hanno condotto al rinvenimento, oltre alle duecento munizioni per le quali egli ha sporto rituale denunzia, di quarantasei cartucce, costituenti normale dotazione delle armi da lui legittimamente detenute. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello condiviso la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla consumazione del delitto punito dagli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione a due pistole che si