Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2018, n. 33888

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2018, n. 33888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33888
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTEN sui ricorsi proposti da 1. AN VI nata il [...] a [...] 2. OB TO nato il [...] a [...] 3. CO OL nata il [...] a [...] 4. IL QU nato il [...] a [...] 5. AN AZ nata il [...] a [...] 6. CI ER nata il [...] a [...] 7. BO DO nato il [...] a [...] 8. GI IA nata il [...] a [...] 9. LO RI EN nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2016 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata e rinviare al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha respinto l'incidente di esecuzione promosso, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., da AN CE, OB AL, OR AO, RA QU, ZA AZ, UL SE, BO IC, GI IA e LL AR NZ al fine di ottenere la revoca della confisca di prevenzione — disposta in data 11 aprile 2013 ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965 nei confronti di Lo CE NN — per la parte concernente alcuni box, di cui gli istanti rivendicano la proprietà a seguito della intervenuta usucapione per possesso ultraventennale. In sintesi la decisione del Tribunale si fonda su questi argomenti: - sotto il profilo processuale: la pronuncia sulla usucapione appartiene alla giurisdizione del giudice civile;
il giudice penale deve però affrontare la questione incidenter tantum al solo scopo di "verificare se la dichiarazione di avvenuta usucapione (ove mai dovesse essere statuita nella sede propria) possa comportare un'ipotesi acquisto di un bene confiscato aln carenza di buona fede, nel senso proprio del sistema della prevenzione" (la proposizione, intellegibile nonostante i refusi, si trova a pagina 2 del provvedimento impugnato);
- sul piano sostanziale: l'immissione dell'amministratore nel possesso del bene confiscato è avvenuta nel 2011;
gli istanti neppure hanno precisato la data in cui avrebbe avuto inizio il loro possesso ultraventennale pacifico e ininterrotto, riferendosi in maniera generica ai primi anni novanta;
i documenti prodotti sono privi di data certa e dunque senza valore probatorio;
il 27 febbraio 1995 l'amministratore pro tempore della società Lo CE, impresa costruttrice e formale proprietaria dei beni, aveva presentato al Comune di Palermo un'istanza di condono edilizio, dichiarandosi proprietario dell'area. La domanda viene respinta "perché — nei limiti del presente giudizio — gli istanti non hanno compiutamente allegato il momento iniziale del decorso dell'usucapione, indispensabile per l'accertamento della loro buona fede e, comunque, non hanno dimostrato il possesso ultraventennale del bene" (pagina 3 dell'ordinanza).

2. Avvero l'ordinanza ricorrono AN CE, OB AL, OR AO, RA QU, ZA AZ, UL SE, BO IC, GI IA e LL AR NZ, con un unico atto e per il tramite del comune difensore, articolando cinque motivi (A, B, C, E, F, manca la lettera D).

2.1 Con i primi tre (A, B, C) deducono vizio di motivazione sotto plurimi profili.Il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione manifesta laddove prima afferma che la questione relativa alla usucapione va riservata alla sede civile, poi, invece, entra nel merito, ritenendone insussistenti i presupposti, senza spendere alcuna parola sulla buona fede degli istanti, argomento che, giusta premessa, avrebbe dovuto circoscrivere l'indagine. Tale condizione soggettiva risulterebbe dagli atti, considerato che i ricorrenti avevano acquistato i box dalla società costruttrice Lo CE, senza possibilità di formalizzare

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