Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2017, n. 3331
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Testo completo
La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva parzialmente, previa riunione, i ricorsi proposti dalla Banca XXXdi credito cooperativo per azioni contro il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione all'istanza di rimborso per l'erogazione dei crediti d'imposta per gli anni dal 1984 al 1989 e per l'anno 1992, come esposti nelle relative dichiarazioni dei redditi, con interessi moratori ma con esclusione del maggior danno, ex art. 1224 c.c. , comma 2.
L'Agenzia delle entrate appellava la sentenza, lamentando con unico motivo la tardività della richiesta di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, prodotta il 12.8.2002;
la Banca XXX s.c.p.a. proponeva appello incidentale per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria oltre danni ulteriori.
La C.T.R. del Lazio, con sentenza, n. 42.22.10 dep. 18.3.2010, in relazione all'appello principale proposto dall'Ufficio ha dichiarato cessata la materia del contendere, per avere l'Ufficio versato le somme di cui al credito d'imposta e i relativi interessi, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sull'appello incidentale della Banca quanto al risarcimento dei maggior danno;
domanda ritenuta rientrante nella cognizione del giudice ordinario, in quanto asserita responsabilità è riconducibile ad attività di natura negoziale estranea alla materia tributaria.
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, riconoscendo la giurisdizione delle commissioni tributarie in materia di danni da svalutazione monetaria, ma eccependo la mancanza di prova sui danno ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi già corrisposti, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Banca XXXCredito cooperativo s.c.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della