Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/01/2023, n. 01084

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/01/2023, n. 01084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01084
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2959-2018 proposto da: SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR n.78, presso lo studio dell'avvocato S T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIA COCCHETTI, CARLO MANZONI;
-ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona Oggetto R.G.N.2959/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3062/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 5580/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott. L C. R I F che, con sentenza depositata il 13.7.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Società Europea di Edizioni s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare all’INPGI somme per contributi omessi su importi già corrisposti a vari giornalisti a titolo di incentivo all’esodo;
che avverso tale pronuncia Società Europea di Edizioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura;
che l’INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, per come modificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini dell’esclusione dell’obbligo contributivo, dovesse essere data prova dell’effettiva imputabilità delle somme corrisposte ai giornalisti al titolo di incentivo all’esodo figurante nei verbali di conciliazione con costoro sottoscritti;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
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