Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 07397
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Testo completo
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18821/2016, proposto da: B E, domiciliato inRoma, Via Cosseria 2, presso lo stu- dio dell’avv.GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avv . RO- BERTO NERI;
-ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FERRARA, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FERRARA n. 94/2016 , depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons.REMO CAPONI. 2di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – C est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore GeneraleTOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA E B impugnava nel 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara un verbale di accertamento e contestazioni di illecito ammini- strativo emesso dall’Ispettorato del lavoro di Ferrara, con il quale fra l’altro gli veniva addebitato di non aver conservato per almeno 12 mesi dalla registrazione i dischi del cronotachigrafo relativi a 5 gior- nate lavorative dell’ottobre 2014, in violazione degli artt. 10 , par. 5 , lett. ii)reg. CEE 561/06 e 174, co . 14 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate anorma dell’art. 19 della l. 727/1978 poiché l’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non co rretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediantecronotachigrafo digitale laddove a bordo dell’automezzo in questione era montato un cronota- chigrafo analogico. L’opposizione veniva respinta con pronuncia con- fermata in appello con la seguente motivazione:
-ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FERRARA, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FERRARA n. 94/2016 , depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons.REMO CAPONI. 2di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – C est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore GeneraleTOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA E B impugnava nel 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara un verbale di accertamento e contestazioni di illecito ammini- strativo emesso dall’Ispettorato del lavoro di Ferrara, con il quale fra l’altro gli veniva addebitato di non aver conservato per almeno 12 mesi dalla registrazione i dischi del cronotachigrafo relativi a 5 gior- nate lavorative dell’ottobre 2014, in violazione degli artt. 10 , par. 5 , lett. ii)reg. CEE 561/06 e 174, co . 14 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate anorma dell’art. 19 della l. 727/1978 poiché l’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non co rretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediantecronotachigrafo digitale laddove a bordo dell’automezzo in questione era montato un cronota- chigrafo analogico. L’opposizione veniva respinta con pronuncia con- fermata in appello con la seguente motivazione:
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