Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23463
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Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Sul provvedimento
Testo completo
1 23463/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Udienza pubblica in data 8/11/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO Arbitrato rituale SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N.23262/2012 cron.23463 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f.f. dott. Renato Rordorf Presidente di sezione C. I. dott. Ettore Bucciante dott. Giovanni Amoroso Presidente di sezione dott. Stefano Petitti Presidente di sezione dott. Aniello Nappi Rel. Consigliere dott. Domenico Chindemi Consigliere dott. Felice Manna Consigliere dott. Carlo De Chiara Consigliere Consigliere dott. Franco de Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De LU IO RU generali s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro temore, domiciliata in Roma, via Largo Antonio Sarti 4, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Bruno Capponi e Domenico Di Falco, come da mandato a 624 margine del ricorso;
ть 2 ricorrente
Contro
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, in persona del Commissario Straordinario domiciliato in Roma, via de Montipro tempore, Parioli 48, l'avv. Ulisse Corea, presso e difeso dall'avv. Stefano Intorcia, rappresentato come da mandato in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2838/2011 della Corte d'appello di Napoli, depositata 1'1 settembre 2011 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi udito il difensore del resistente, avv. Capece per delega dell'avv. Intorcia;
Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo Svolgimento del processo Viene impugnata per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli dichiarativa della nullità di due lodi pronunciati nel giudizio arbitrale promosso 1'8 marzo 2006 dalla De LU IO RU generali s.r.l. nei confronti 3 Case Popolari della dell'Istituto Autonomo Provincia di Benevento, nell'ambito di una controversia relativa all'esecuzione di un contratto d'appalto stipulato con clausola compromissoria il 3 dicembre 1992. Ritenne la corte d'appello che la De LU IO RU generali s.r.l. fosse estranea alla convenzione arbitrale, stipulata in realtà dall'impresa individuale ST De LU IO, ed escluse che la conseguente eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato proposta dalla società risultasse preclusa, benché già disattesa dal primo dei due lodi arbitrali, perché quel lodo, il n. 1/2007, non era immediatamente impugnabile, in quanto risolutivo della sola questione della competenza del collegio arbitrale. Sicché l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento aveva tempestivamente e correttamente proposto l'impugnazione solo dopo la pronuncia del secondo lodo, il n. 13/2008. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la soccombente società De LU IO RU Generali s.r.1., sulla base di due motivi d'impugnazione, illustrati anche con memoria, cui resiste con controricorso l'Istituto 4 Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento. La Prima sezione civile di questa corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni unite, avendo rilevato che è controversa in giurisprudenza l'immediata impugnabilità del lodo che abbia deciso sull'esistenza di una valida clausola compromissoria giustificativa della competenza arbitrale. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 827 comma 3 e 279 comma 2 c.p.c., lamentando che la corte d'appello abbia erroneamente qualificato come pregiudizali le questioni preliminari di merito decise con il lodo n. 1/2007, attinenti alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio e alla validità della clausola compromissoria. Sostiene dunque che, essendo indiscussa la pertinenza al merito di tali questioni, il lodo n. 1/2007 ebbe natura di decisione parziale sul merito, impugnabile immediatamente a norma dell'art. 827 comma 3 c.p.c. 5 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 1362, 1363, 1366, 1367, 2558 C.C., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che la corte d'appello abbia omesso di considerare il ruolo di effettiva unica interlocutrice della stazione appaltante svolto .1.,dalla De LU IO RU generali s.r.. nella quale era stata conferita l'azienda individuale con tutti i suoi rapporti contrattuali. Sostiene infatti che il riferimento del contratto all'impresa individuale fu