Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9123

CASS
Sentenza
30 agosto 1999
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Sentenza
30 agosto 1999

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Massime • 1

In tema di applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita, la velocità che deve essere oggetto di indagine è quella che il mezzo può sviluppare su strada, e non su rulli. Pertanto, ai fini dell'accertamento di detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi predeterminati legislativamente e regolarmente omologati, non può avere valore di prova certa ove effettuato con il sistema dei rulli, che non è previsto da alcuna norma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9123
Data del deposito : 30 agosto 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dai Signori Magistrati:
dott. Antonio IANNOTTA Presidente
dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
dott. Roberto PREDEN Consigliere
dott. Michele LO PIANO Consigliere rel.
dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Prefettura di Macerata, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, da cui è difesa per legge.
ricorrente
Contro
IR AT Elisabet.
intimata avverso la sentenza n. 94/97 della Pretura di Macerata, sezione distaccata di Recanati, emessa il 20 maggio 1997 e depositata il 18 luglio 1997 (R.G. 3092/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 1999 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano, udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 21 dicembre 1996, IR AT propose opposizione contro l'ordinanza con la quale il Prefetto di Macerata, per la violazione dell'art. 97, comma sesto, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le aveva inflitto il pagamento della sanzione amministrativa ed aveva disposto la confisca del ciclomotore, avendo accertato che il detto mezzo sviluppava una velocità superiore a quella di legge.
Dedusse l'opponente: che il ciclomotore non era stato oggetto di alcuna modifica diretta ad aumentarne la velocità;
che lo scarto di velocità riscontrato, pari a soli 7 Km/h, poteva essere stato determinato da cause occasionali;
che, stante la mancanza di modifiche apportate al mezzo, sarebbe semmai sussistita la responsabilità del costruttore;
che, infine, la velocità era stata accertata mediante un apparecchio a rulli, non previsto ne' disciplinato dal codice della strada.
Con sentenza del 18 luglio 1997, il Pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, accolse l'opposizione osservando che l'apparecchio a rulli, utilizzato nella specie per accertare la velocità del ciclomotore, non era previsto dal codice della strada nè risultava specificamente approvato ed omologato per il controllo della velocità dei ciclomotori, mentre al

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