Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/12/2019, n. 34432

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/12/2019, n. 34432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34432
Data del deposito : 24 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3858-2019 proposto da: FORMICA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell'avvocato L C, rappresentato e difeso dall'avvocato O P;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE

29, presso lo studio dell'avvocato E R, rappresentato e difeso dagli avvocati N S e S W P;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 195/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere M F.

RITENUTO IN FATTO

Con delibera in data 23 febbraio 2017, il COA di Caltagirone comunicava a G F, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. - struttura "Bota", l'avvenuta cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex D.Igs. 96/2001. Avverso detto provvedimento l'odierno ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 195 depositata il 18 dicembre 2018, lo rigettava. Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di ricusazione, nonché le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto delle norme di legge quanto alle denunziate violazioni di norme Ric. 2019 n. 03858 sez. SU - ud. 14-10-2019 -2- procedimentali, trovando nella specie applicazione il combinato disposto degli artt. 17 legge n. 247 del 2012 e 45 Rdl n. 1578 del 1933, per cui la partecipazione dell'iscritto al procedimento una volta comunicato l'invito a comparire, costituiva una facoltà il cui esercizio era riservato allo stesso, relativamente al merito della delibera impugnata, condivideva la conclusione, nel senso che la valutazione di idoneità del titolo di iscrizione spetta all'autorità competente dello Stato da cui il titolo è rilasciato. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in diciassette motivi, G F, chiedendo altresì, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali ed alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità. Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine Forense di Caltagirone. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi