Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2019, n. 06507

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2019, n. 06507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06507
Data del deposito : 11 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO GIUSEPPE MARIO ALBINO nato a TORINO il 26/10/1953 avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TIERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. B F, difensore di parte civile non ricorrente Comune di Jesi e Provincia di Ancona, che ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riporta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila a seguito di istanza di revisione della sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 5.12.1995 dal Tribunale di Ancona, divenuta irrevocabile il 20.1.1996, proposta da G M A FORTUNATO in relazione ai reati di cui ai capi 1A)(7-bfa9-3e09c1c5517c::LR3C2BB18DC3FEDB9CF6D3::1930-10-26" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartm3d0zcfiyirp5sw?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR3C2BB18DC3FEDB9CF6D3::1930-10-26">artt. 110,112,314,323 cod. pen.), 2B)(artt. 110,112,81,61 n.2,7,11 cod. pen., 640 bis cod. pen.), 3D)(artt. 110,61 n. 7,319,320,321 cod. pen.),8L)(artt. 110,81,61 n. 7,319,319bis,320,321 cod. pen.),90)(artt.110,81,61 n.7,317 cod. pen.),10R)(artt. 110,61 n. 2 e 11 cod. pen.,2621 co. 1 n. 1 cod. civ.), 11S)(artt. 110,81,61 n.9,cod. pen., 223 in relazione all'art. 216 legge fallimentare), ha revocato parzialmente la decisione assolvendo l'istante dal reato di bancarotta fraudolenta perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta, rigettando nel resto l'istanza.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il FORTUNATO deducendo:

2.1. Inosservanza dell'art. 630 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione al rigetto della istanza di revisione riguardante il reato di truffa aggravata sub 2B). Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto ostativa la formula terminativa ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. della sentenza dibattimentale emessa nei confronti del G. La parte civile aveva prodotto la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 2.10.2014, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con la quale Carlo Alberto Del Mastro, altro coimputato del Fortunato, in accoglimento di istanza di revisione era stato assolto in via definitiva anche dal predetto reato di truffa aggravata perché il fatto non sussiste - richiamandosi il contenuto della sentenza emessa in data 2.3.2004 dal Tribunale di Ancona e quella di secondo grado della Corte di appello in data 5.4.2011 - il cui contenuto si pone in conflitto con la confermata condanna del ricorrente per il medesimo fatto-reato. In ogni caso, la Corte non poteva opporre alla istanza la formula terminativa della sentenza emessa nei confronti del coimputato non patteggiante, dovendo esaminare se i fatti accertati in quella sede fossero compatibili con le statuizioni della sentenza oggetto di istanza di revisione.

2.2. Inosservanza dell'art. 630 comam 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al rigetto della istanza di revisione riguardante ì reati contro la pubblica amministrazione di cui ai capi 1A),3D),8L) e 90) senza considerare i fatti diversamente accertati nella sentenza della Corte di appello di Ancona del 5.4.2011 che aveva assolto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il G perché "il fatto non costituisce reato" dai reati di cui ai capi A) e D) ( identici a quelli sub 1A) e 3D) ascritti al ricorrente) negando la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio allo stesso G. Erroneamente la Corte di merito ha affermato che i fatti sarebbero rimasti immutati, in quanto - nella specie - non si tratta di una mera riqualificazione giuridica di determinate condotte, ma di una attività di apprezzamento di un fenomeno materiale complesso riguardante la ricostruzione dei poteri concretamente attribuiti al soggetto in relazione all'ufficio ricoperto e degli atti posti in essere.

2.3. Inosservanza degli artt. 178,446,630 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla incidenza della ritenuta insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta sulla formazione della volontà dell'imputato. La Corte di merito ha erroneamente escluso che l'assoluzione per l'intervenuto più grave reato di bancarotta fraudolenta - per la revoca in sede civile della sentenza di fallimento - non potesse incidere sulla volontà dell'imputato di definire la propria posizione processuale con il rito della applicazione della pena, inducendo una causa di nullità-invalidità dell'accordo nella sua interezza. Tanto anche in considerazione degli standard di equità fissati dall'ordinamento C.E.D.U. e dalla Corte di Strasburgo in ordine alla equità del processo svoltosi con le forme di negoziazione della pena. Nella specie, la intervenuta revoca della sentenza di fallimento del CEMIMM non può essere ridotta ad un mero accadimento favorevole ma, al contrario, il riconoscimento di un errore giudiziario commesso inizialmente in sede civile che ha determinato a sua volta la fallace contestazione del reato di bancarotta, così determinando l'errore essenziale nella scelta processuale dell'allora imputato con le conseguenti decisioni ex art. 444 cod. proc. pen.. Ed al riconoscimento dell'errore giudiziario l'ordinamento fa conseguire la piena restitutio in integrum del condannato.
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