Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/04/2022, n. 12962
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15132/2021 R.G. proposto da M VENZO e BATTAGLIA TERESA, rappresentati e difesi dall'Avv. Santi Delia, con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, n. 47;– ricorrente – contro COMUNE DI BRANCALEONE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dall'Avv. G C, con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. A F;– controricorrente – e AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLO F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 APPENNINO MERIDIONALE, in persona del legale rappresentante p.t.Data pubblicazione 22/04/2022, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;– controricorrente – e TRINGALI GIUSEPPE e BATTAGLIA FRANCESCA, rappresentati e difesi dallo Avv. N C, con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 172;– controricorrenti – e CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA e REGIONE CALABRIA;– intimate – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1943/21, depositata l'8 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Vincenzo M e T B proposero ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, per sentir pronunciare l'annullamento a) della determina dirigenziale 20 set- tembre 2018, prot. n. 6703, con la quale il Comune di Brancaleone aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria 16 maggio 2017, n. 9, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ed avente ad oggetto la costru- zione di un fabbricato per civile abitazione a tre piani con seminterrato, b) della nota 31 gennaio 2018, prot. n. 14335 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, c) della nota 21 giugno 2018, prot. n. 217022/SIAR dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto dell'Appennino Meridionale, nonché d) degli atti e degli esiti della conferenza dei servizi tenutasi il 29 maggio 2018. Premesso che l'annullamento era stato giustificato con la prossimità della costruzione ad un canale di scolo di acque pubbliche, l'inosservanza dei pa- 2 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 rametri urbanistici ed il superamento della cubatura ammissibile, i ricorrenti contestarono la natura pubblica dell'acqua, in quanto avente una portata ir- risoria e interamente coperta da un lastrone di cemento, evidenziando inoltre la notevole distanza dell'immobile dal canale pubblico indicato nel provvedi- mento e la collocazione dello stesso in un'area completamente antropizzata. Aggiunsero di voler realizzare una costruzione in aderenza al fabbricato fini- timo, edificato sul confine del fondo, lamentando infine il difetto di motiva- zione del provvedimento impugnato, nella parte riguardante il superamento dell'indice di edificabilità. Si costituirono il Comune di Brancaleone, i controinteressati G T e F B e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appen- nino Meridionale, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda, della quale chiesero il rigetto. 1.1. Con sentenza del 22 luglio 2019, il Tar dichiarò inammissibile il ri- corso, per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia spettava alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto avente ad oggetto l'annullamento di un permesso a costruire riguardante opere civili che incidevano, in via diretta, sulla gestione e l'esercizio di opere idrauliche. 2. L'impugnazione proposta dal M e da T B è stata rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'8 marzo 2021. A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giuri- sprudenza amministrativa, secondo cui la giurisdizione del TSAP sussiste non solo in presenza dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfrutta- mento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sul regime delle acque pubbliche. Ha richiamato in proposito le nozioni di servizio idrico integrato ed acqua pubblica introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e trasfuse nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, affermando che, per effetto dell'estensione della materia in esame alle modalità di eventuale riu- tilizzo e trattamento delle acque reflue urbane, l'area della giurisdizione del TSAP viene ad assumere una dimensione amplissima, esorbitante quella ori- ginariamente prevista dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Ha rilevato infine che dalla verificazione disposta nel corso dell'istruttoria era emerso che il ca- 3 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 nale intubato esistente in prossimità della proprietà dei ricorrenti faceva parte Data pubblicazione 22/04/2022 del bacino idrografico del Fosso Torre, ed era quindi inserito nel reticolo idro- grafico soggetto al regime delle acque pubbliche, concludendo pertanto per l'incidenza diretta delle opere sulla gestione e l'esercizio delle opere idrauli- che, ai fini della quale risultavano irrilevanti la portata del Fosso Torre e la quantificazione della sua portata fluente. 3. Avverso la predetta sentenza il M e T B hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il Comune e l'Autorità di Bacino, nonché il Tringali e F B, che hanno depositato anche memo- ria. La Città Metropolitana e la Regione non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver individuato il Giudice cui spetta la giurisdizione sulla base del potere esercitato dall'Ammi- nistrazione, anziché del presupposto di fatto costituito dall'esistenza di una massa d'acqua pubblica. Premesso che ai fini del radicamento della giurisdi- zione del TSAP occorre un duplice presupposto, costituito dall'esistenza di una massa d'acqua che rivesta connotati di pubblicità e dall'esecuzione di un'o- pera che incida sul deflusso delle acque in maniera diretta, sostengono che, nonostante le innovazioni introdotte dalla legge n. 36 del 1994, dal regola- mento d'attuazione approvato con d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 e dal d.lgs. n. 152 del 2006, non può ritenersi venuto meno il riferimento alla consistenza fisica del corso d'acqua, che ne determina l'idoneità a soddisfare un interesse generale. Precisato inoltre che, in quanto volte ad assicurare il libero deflusso delle acque, le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 non possono operare in assenza di un corso d'acqua pubblico per il quale si ponga la predetta esigenza, osservano che nella specie l'irrile- vanza del canale di scolo situato in prossimità del fondo di loro proprietà trova conferma nel mancato rispetto delle distanze da parte dell'intero abitato che esso lambisce, comprendente anche edifici pubblici. Rilevato infine che la 4 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 stessa Autorità di Bacino ha ammesso l'utilizzazione del predetto canale Data pubblicazione 22/04/2022 esclusivamente per la raccolta delle acque pluviali, sostengono l'irrilevanza dell'inserimento dello stesso nel bacino idrografico del Fosso Torre, eviden- ziando la necessità di verificare se al suo interno scorra dell'acqua.
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