Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/1989, n. 1437
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La disposizione del terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983 n. 130 (legge finanziaria), concernente il divieto di nuove assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, è norma imperativa, in quanto volta a perseguire la tutela di un interesse pubblico (contenimento della spesa pubblica); ne consegue la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., del contratto di lavoro stipulato in violazione del divieto predetto, del quale sono destinatari non solo le pubbliche amministrazioni, che non possono procedere alle assunzioni, ma anche i cittadini, che tale assunzioni non possono ottenere. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva affermato la nullità del contratto di lavoro subordinato, dissimulato da un contratto di appalto per la raccolta del latte, facendone salvi gli effetti ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.). ( V 3217/82, mass n 421161; ( V 2697/72, mass n 360338; ( V 2697/72, mass n 360339).*
Sul provvedimento
Testo completo
La disposizione del terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983 n. 130 (legge finanziaria), concernente il divieto di nuove assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, è norma imperativa, in quanto volta a perseguire la tutela di un interesse pubblico (contenimento