Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2021, n. 40546
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO PASQUALE nato a NAPOLI il 21/02/1994 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M N;udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 maggio 2020 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui P A è stato ritenuto responsabile, in concorso con P R, C P, S S (separatamente giudicati), dei reati di cui agli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 2 cod. pen. ed agli artt. 337, comma 2 e 61 n. 2) cod. pen., avvinti dal vincolo della continuazione, per essersi impossessato, al fine di trarne profitto di alcuni elettrodomestici, sottraendoli dall'abitazione della persona offesa, per poi fuggire con i complici a bordo di un'automobile, ponendo in atto manovre di guida repentine e ad alta velocità, e successivamente abbandonando il veicolo, nonché per avere il medesimo P A, una volta raggiunto dalla polizia giudiziaria, presso un bar, proferito minacce nei confronti degli operanti, dandosi nuovamente alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. 2. Avverso la sentenza propone ricorso P A, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo denuncia la falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della mera apparenza, nella parte in cui denega l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la mancata valorizzazione della confessione resa dall'imputato, nell'immediatezza dei fatti, essendosi egli spontaneamente recato dai Carabinieri di Caserta, davanti ai quali ammetteva la propria responsabilità e li informava sulle modalità della fuga, essendo in quell'occasione deceduto un militare intento nell'inseguimento. Osserva che la Corte territoriale omette di fornire adeguata motivazione, limitandosi a ritenere la confessione inespressiva di reale resipiscenza, per essersi Attanasio limitato ad anticipare l'esecuzione di un provvedimento che sarebbe stato comunque eseguito in tempi brevi, così assegnando al comportamento del ricorrente una connotazione opportunistica. E ciò, senza tenere in considerazione che, al contrario, Attanasio non solo ammise il proprio coinvolgimento, ma fornì particolari significativi sulle modalità di ideazione ed esecuzione del delitto, indicando i correi, i tempi e le modalità dell'azione, tanto che proprio su quella base il capo di imputazione veniva modificato, rispetto a quello formulato nell'ordinanza cautelare. Sottolinea il pregnante valore della condotta post factum, che viene sminuita dal giudice del merito perequando il trattamento con quello di chi non abbia tenuto un comportamento collaborativo, in violazione dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. e della lettura della giurisprudenza di legittimità sul valore della confessione, ai fini sanzionatorii e di concessione delle circostanze attenuanti, dovendo essa ritenersi un preciso indicatore di critica riconsiderazione di discontinuità del precedente modus agendi. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione del disposto dell'art. 62 n. 6) cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. Richiama gli arresti di legittimità sul punto e ricorda che l'imputato ha proceduto all'offerta reale depositato la somma di euro 2.100,00 affinché l'ufficiale giudiziario provvedesse a recapitarla alla persona offesa, che raggiunta, dopo un primo tentativo invano effettuato presso l'indirizzo indicato nella querela, aveva rifiutato l'offerta in attesa di consultarsi con il proprio legale. Risultando rispettate le forme di cui all'art. 1209 cod. civ. la Corte avrebbe dovuto valutare l'adeguatezza dell'offerta, al fine di verificarne la congruità rispetto al danno patito, di natura sostanzialmente morale, essendo stati restituiti tutti i beni sottratti. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
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