Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2022, n. 28703

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal consigliere G. F. R. La controversia riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Ancona, che aveva rideterminato la pena per un reato di stupefacenti. L'imputato ha contestato la decisione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, richiedendo quindi l'annullamento della sentenza con una nuova rideterminazione della pena.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'appello aveva omesso di applicare correttamente le circostanze attenuanti, violando il principio del divieto di reformatio in peius. La Corte ha argomentato che, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, era necessario rinnovare l'intera valutazione della pena, tenendo conto delle attenuanti. Pertanto, ha rideterminato la pena finale in tre anni di reclusione e 10.500 euro di multa, annullando senza rinvio la sentenza impugnata in merito al trattamento sanzionatorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2022, n. 28703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28703
Data del deposito : 21 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da H B, nato in Albania il 08/12/1968 avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M d N, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena inflitta o, in subordine, annullamento con rinvio in ordine alla determinazione della pena.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha rideterminato la pena base inflitta in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., alla luce della nuova cornice edittale di pena determinatasi in seguito alla sent. Corte cost. n. 40/2019, e, applicando la riduzione per il prescelto rito abbreviato, ha condannato l'imputato ad anni quattro di reclusione e 14.000 Euro di multa.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della legge penale nella rideterminazione della pena nel senso indicato, per aver la Corte territoriale omesso di operare la diminuzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche. Si richiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena, o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle del ricorrente.
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