Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/11/2022, n. 34576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/11/2022, n. 34576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34576
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5083/2015 R.G. proposto da: B GO, rappresentato e difeso dagli avv. F M d C e M B, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina 26, presso lo studio del primo, il tutto come da procura a margine del ricorso in cassazione;
–ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 3527/14,depositata il primo luglio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022dal consigliere A C.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Dato atto che il Sostituto Procuratore g enerale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento relativi a maggior imposta (anni 2004-2008) e sanzioni (anni 2005- 2009), il tutto con riferimento alla violazione dell’obbligo di dichiarazione (quadro RW) di redditi derivanti da investimenti finanziari e rapporti di conto corrente in valuta estera intrattenuti in stati a fiscalità privilegiata. Il contribuente proponeva ricorso alla CTP, la quale accoglieva parzialmente i ricorsi con due distinte sentenze (n. 167/2/12 CTP Lodi e n.139/2/12 sempre della stessa CTP). Avverso tali decisioni lo stesso proponeva gravame davanti alla CTR, e a sua volta l’Agenzia si costituiva proponendo appello incidentale. La CTR, riuniti i ricorsi, respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

2. G B propone quindi ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR, affidato a cinque motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia per resistere al ricorso. Il ricorrente ha infine depositato memoria illustrativa datata 4 ottobre 2022 in vista della pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione per mancata applicazione dell’art. 9, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in relazione agli artt. 2 e 7 dello stesso decreto, per erronea attribuzione della portata preclusiva ad accertamenti con adesione sottoscritti ma non perfezionati, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ. Il contribuente censura la pronuncia d’appello nella parte in cui la stessa, prendendo atto dell’intervenuta accettazione della definizione da parte del B della rideterminazione degli imponibili a seguito di procedura di accertamento con adesione, ricavava da ciò l’effetto preclusivo all’impugnativa degli avvisi di accertamento. A parere del contribuente la decisione sarebbe errata, poiché in base al richiamato disposto dell’art. 9, d.lgs. n. 218/1997, il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione si avrebbe solo tramite il pagamento quantomeno della prima rata degli importi concordati. Nella specie non solo il B aveva espressamente fatto presente che l’accordo era vincolato alla disponibilità delle somme versate su un conto sottoposto a sequestro penale, acceso presso la BNL presso il Palazzo di Giustizia di Milano, ma a seguito della risposta negativa della suddetta banca ad eseguire i pagamenti, le somme concordate non veniva versate sicché, come affermato dalla giurisprudenza e del resto ricavabile dal dato normativo, l’accordo non si era perfezionato ed il contribuente era senz’altro autorizzato a procedere all’impugnazione degli avvisi di accertamento originari.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 9, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sotto altro profilo;
dell’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
degli artt. 100 e 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per erronea negazione dell’interesse ad agire, contraddittorietà e conseguente omissione di pronuncia. In base a tale motivo, per le medesime ragioni di cui al motivo precedente, la sentenza risulterebbe poi errata laddove afferma la sopravvenuto carenza di interesse da parte del B ad impugnare gli atti recanti pretese impositive ormai superate ed assorbite dalla suddetta rideterminazione. Inoltre, la sentenza rivelerebbe un ulteriore profilo di nullità nella misura in cui, pur pervenendo al merito in un contesto di asserita inammissibilità dei ricorsi, ha omesso di pronunciare sui profili preliminari di illegittimità degli accertamenti.
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