Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 19/06/2019, n. 27234

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 19/06/2019, n. 27234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27234
Data del deposito : 19 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILE VICTOR nato il 22/09/1984 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato B G del foro di MODENA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. BONFANTE SIMONE del foro di MODENA difensore di SILE VICTOR, che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. 114831111

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 4 dicembre 2018 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Modena con cui V S è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2^ lett. b) C.d.S. per avere circolato a bordo di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a gr. 1,50 g/lt, alla prima rilevazione e gr/I 1,42 alla seconda rilevazione, con l'aggravante di avere commesso il reato in ora notturna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, V S formulando quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché agli artt. 161, comma 4^, cod. proc. pen. e 460 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016. Rileva che il Tribunale di Modena, dopo avere dichiarato l'assenza dell'imputato, ha il revocato decreto penale opposto, su eccezione della difesa ed ha rimesso l'imputato nel termine, al fine di consentire la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. Nondimeno, non ha provveduto alla trasmissione degli atti al G.I.P. che aveva emesso decreto penale, rinviando l'udienza ad altra data, omettendo la notifica all'imputato, ai sensi dell'art. 161 n. 4 cod. proc. pen. ritenendo sufficiente la lettura dell'ordinanza al difensore di fiducia presente in udienza. A seguito dell'eccezione, formulata l'udienza successiva, relativa all'omessa notifica all'imputato il tribunale, ha rigettato l'istanza pronunciando sentenza. La Corte territoriale, investita con specifico motivo di gravame dell'eccezione di nullità assoluta, pur riconoscendo la competenza a decidere sulla sospensione del procedimento ex art. 464 bis cod. pen. in capo al G.I.P., tuttavia ha respinto la doglianza, affermando che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su un orientamento della Suprema Corte, all'epoca prevalente, secondo il quale la competenza apparteneva al giudice del dibattimento. Deduce la contraddittorietà della motivazione, non avendo il giudice d'appello tratto la conseguenza logica della corretta lettura normativa, che pure ne formava presupposto. Si duole, sotto il secondo profilo, dell'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla mancata notifica all'imputato ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen.. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Modena o, in subordine, al Tribunale medesimo, al fine di provvedere alla notifica all'imputato dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S., ed il vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell'assunzione di alcolici in misura oltrepassante il limite di legge, nel momento in cui il ricorrente fu fermato alla guida del veicolo, nonostante il test alcolimetrico fosse stato effettuato solo un'ora e mezza più tardi.
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