Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2021, n. 26507
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o la seguente SENTENZA sul ricorso 10203-2014 proposto da: DEL PA 11,e 4.12 EQU I TAL IA SUD SPA,- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell'avvocato A B, che la rappresenta e difende;- ricorrente - contro 2021 CINQUE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, 58 VIA CATONE 15, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato A P;- controri corrente - avverso la sentenza n. 365/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 15/10/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA M F;lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. G G che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso;R.G.N. 10203-14 FATTI DI CAUSA F C impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, gli estratti di ruolo e relative dodici cartelle di pagamento, asserendo l'inesistenza della notifica e la prescrizione della pretesa. L'adita Commissione, con sentenza n. 142 del 2012, accoglie- va parzialmente il ricorso assumendo che per alcune delle cartelle era stata provata la notifica, dichiarando, altresì, il proprio difetto di giu- risdizione per alcuni debiti non tributari. Il contribuente appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tri- butaria Regionale di Napoli che, con sentenza n. 365/48/13, rilevava il giudicato interno per difetto di impugnazione da parte di Equitalia con riferimento ad alcuni carichi, accogliendo il ricorso in ragione del difetto di prova della notifica delle cartelle impugnate. Equitalia Sud ricorre per la cassazione della decisione, svolgendo sei motivi. F C si è costituito con controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie, conclu- dendo per il rigetto dell'impugnazione. Il ricorso, fissato all'udienza pubblica del 6.5.2021, è stato trattato in camera di consiglio, in base al- la disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza R.G.N. 10203-14 l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussio- ne orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici di appello avreb- bero erronamente omesso di valutare la memoria depositata in cancel- leria in data 20.9.2013 presentata da Equitalia Sud S.p.A., costituitasi tardivamente, con palese grave violazione del diritto di difesa della so- cietà appellata, omettendo di prendere in esame anche i numerosi pro- fili di inammissibilità dell'atto di appello evidenziati con il suddetto at- to difensivo. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto i giudici di appello dichiarando di "non poter leggere ed esaminare" la memoria di Equitalia, in quanto costituita tardiva- mente, avrebbero violato il principio del contraddittorio. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 132, comma 2, n. 3, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. atteso che i giudici di appello avrebbero omesso ogni riferimento alle conclusioni rassegnate da Equitalia Sud S.p.A. nella memoria di costituzione in giudizio e controdeduzioni depositata in data 20.9.2013.R.G.N. 10203-14 4. Con il quarto motivo di denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, 2, 3, e 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo i giudici di appello erronea- mente ritenuto che le relate di notifica delle sette cartelle impugnate ri- sultavano incomplete, laddove, invece, dalla documentazione deposita- ta dalla società concessionaria nel giudizio di primo grado, si evince- rebbe chiaramente la rituale notifica delle cartelle di pagamento. Il con- tribuente, inoltre, non risulta avere mai proposto querela di falso av- verso gli avvisi e le relate di notifica delle suddette cartelle. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione de- gli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l'avvenuta regola- re notifica delle cartelle di pagamento, peraltro accertata dalla Com- missione Tributaria Provinciale di Napoli, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a ritenere inammissibile l'impugnazione proposta dal contribuente, in quanto avente ad oggetto gli estratti di ruolo corri- spondenti alle cartelle di pagamento regolarmente notificate. 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2946 e 2953 c.c., nonché dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l'avvenuta regolare notifica degli atti impositivi impugnati escludereb- be la decorrenza del termine di prescrizione, atteso che in caso di rego- lare notifica della cartella il termine di prescrizione è decennale. Se- condo Equitalia Sud S.p.A., il decorso del termine prescrizionale do- vrebbe ritenersi decennale per l'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.R.G.N. 10203-14 7. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati con- giuntamente per connessione logica. Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati. a)Va premesso che, in ossequio al principio di autosufficienza, Equita- lia Sud ha riportato in ricorso il contenuto della ricevuta n. S-25399/3 della Commissione Tributaria Regionale, attestante la costituzione in giudizio con controdeduzioni avvenuta in data 20.9.2013. Orbene, il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Re- gionale è disciplinato dal Capo III, Sezione II, del d.lgs. n. 546 del 1992 articoli da 52 a 61. Avverso l'appello proposto dalla parte soc- combente la parte vittoriosa in primo grado può costituirsi in giudizio proponendo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, (1.1g:s. n. 546, apposito atto di controdeduzioni, il quale viene depositato presso la segreteria adita in tante copie quante sono le parti in giudizio corredato dagli eventuali allegati. Nello specifico, la norma prevede che: "...le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e nei termini di cui a//'art. 23 depositando apposito atto di controdedniom". Il termine per la presentazione delle controdeduzioni è di sessanta giorni dalla notifica dell'appello, termine che, analogamente a quanto previsto per la costituzione in giudizio del resistente in sede di ricorso principale (art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992), è meramente ordinatorio. Nell'atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio il resistente espone le proprie difese avverso i motivi dedotti dall'appellante. A mente dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 "L'ufficio de/Ministero del- le Finane, l'ente locale o il concessionario del servi:zio di riscossione nei cui confron- ti è stato proposto i/ ricorso si costituiscono in giudiio entro sessanta giorni dal giorno in cui il 'ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a meo del servi:zio R.G.N. 10203-14 postale. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la se- greteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdednioni in tante copie quante sono le parti in giud».zio e i documentiofferti in comunicaio- ne. . La circostanza che il comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 faccia riferimento alle modalità e termini di costituzione del resistente (art. 23), comporta che il termine ivi previsto (sessanta giorni dalla no- tifica dell'atto introduttivo) conservi la sua natura ordinatoria anche per le controdeduzioni. Ne consegue che parte resistente può costi- tuirsi anche posterioremente i sessanta giorni. In caso di ritardo della costituzione della parte appellata non è prevista alcuna sanzione dalla disposizione richiamata, sicchè la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni. Rimane, comunque, applicabile anche per il giu- dizio di appello il disposto dell'art. 32 del d.lgs. 546 del 1992, che pre- vede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni. Se, infatti, parte resistente per la sua costituzione è soggetta solo ad un termine ordinatorio, rimane tenuta al rispetto di tutti gli altri termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazione. Riguardo il termine finale, infatti, entro il quale le controdeduzioni con allegata documentazione possono essere depositate, vale quanto stabilito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, con le specifiche diffe- renze riguardanti la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza o in camera di consiglio. Pertanto, la parte resistente potrà costituirsi de- positando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno R.G.N. 10203-14 precedente la trattazione, e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione, se trattasi di trattazione in camera di consiglio. La parte, in caso di trattazione in pubblica udienza, potrà costituirsi non oltre la data fissata per l'udienza, la quale potrà essere richiesta an- che da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frat- tempo maturate. b)Nella specie, la sentenza è stata pronunciata in data 26 settembre 2013, mentre le controdeduzioni sono state depositate il 20 settembre 2013, pertanto non è stato rispettato il termine di dieci giorni prece- dente la trattazione del ricorso. Tuttavia questa Corte ha chiarito che: "Nel processo tributario, la tardiva costitu.zione in giudi.zio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività pro- cessauli eventualmente precluse" (Cass. n. 14638 del 2019). E' stato, altresì, precisato che: "Nel processo tributario, la violwzione del ter- mine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costitu.zione in giudi.zio della parte resistente comporta esclusivamente la decaden.za dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istan.za per la chiamata di ter.zi, sicchè permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di dirit- to invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto" (Cass. n. 2585 del 2019). Il d.lgs. n. 546 del 1992, infatti, non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del tetinine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, ma comporta la deca- R.G.N. 10203-14 denza di facoltà processuali, nel senso che la parte, che si è costituita tardivamente, deve accettare il processo nello stato in cui si trova. Il principio è stato precisato da questa Corte con sentenza n. 18962 del 2005: " In tema di contenioso tributario, la costituione in giudkio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decaden.za dalla fa- coltà di proporre ecce7.oni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istan,za per la chiamata di ter.zi. Peraltro, qualora tali difese non siano con- cretamente esercitate, nessuna altra conseguen,za sfavorevole può derivarne al resi- stente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardive costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garan- tito dall'ad. 24 della Costitu.zione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricor- rente, sia di produrre documenti ai sensi degli adt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo" conf. Cass. n. 6734 del 2015;Cass. n. 2585 del 2019). Del resto, nel processo tributario, come sopra si è specificato, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, at- teso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dal- la norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo d.lgs. art. 58 (Cass.n. 6734 del 2015).R.G.N. 10203-14 c)La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso il contenuto della memoria di costituzione, dal quale si evin- cono non solo le repliche agli argomenti proposti da controparte, ma anche la prospettazione di rilievi di inammissibilità del ricorso in ap- pello che non sono stati in alcun modo esaminati dai giudici di appello, anche in ordine alla ritualità ed efficacia probatoria delle relate ad essa allegate. A tale riguardo, va considerato che le relate erano state pro- dotte da Equitalia già nel primo grado, così da ritenersi ormai inserite definitivamente nel fascicolo d'ufficio indipendentemente dalla tardivi- tà della memoria alla quale erano allegate. Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, che si con- divide, il documento che sia stato prodotto nel giudizio di primo grado (ancorchè tardivamente): " deve ritenersi acquisito automaticamente e ritual- mente e ritualmente in quello di gravame, anche se depositato oltre il termine previ- sto dall'art. 32 del dgls. n. 546 del 1992, atteso che — sebbene le modalità di pro- du.zione non corrispondano a quelle previste dalla legge il documento era stato già messo a disposizione della controparte, ai fini dell'esera..zio del diritto di difesa da parte della stessa, mediante l'inserimento nel fascicolo ai primo grado che, ai sensi dell'ad 25, comma 2, del detto decreto, resta inserito in modo definitivo in quello d'ufficio e può essere restituito solo dopo il passaggio in giudicato della decisione" (Cass. n. 16652 del 2018). Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale non si è atte- nuta ai suddetti principi, omettendo di valutare il contenuto delle con- trodeduzioni proposte da Equitalia Sud e, quindi, di delibare sulle ra- gioni dalla stessa prospettate per contrastare le deduzioni difensive dell'appellante e il fondamento dell'azione.Si legge, infatti, nella parte in fatto della sentenza impugnata che: "L'appellato Ufficio di Equitalia R.G.N. 10203-14 Sud S.p.A. si costituiva tardivamente, con memoria che il Collegio ha ritenuto pertanto di non poter leggere ed esaminare".
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