Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2020, n. 2926
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Testo completo
- 7 FEA 2920 AULA 'B' T -2926/20 T I R I D E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA . E N O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G R.G. N. 13914/2014 E R E Cron. 2926 T N SEZIONE LAVORO E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. ANTONIO MANNA Ud. 19/11/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso 13914-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA e ANGELO GUADAGNINO;
2019 ricorrente 3673
contro
ME UI;
intimata - avversO la sentenza n. 1353/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2013 R.G.N. 174/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PAOLA MASSAFRA. Rg n. 13914/2014 Udienza del 19.11.2019 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto la domanda proposta da IS ME, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità sin dalla data del 1 ottobre 2010, con condanna dell'INPS ad erogare detta pensione e con i ratei arretrati ed interessi.
2. La Corte territoriale argomentava che il diritto della ricorrente poggiava sulla previsione dell'art. 1 comma 8 della I. n. 243 del 2004, così come modificato dall'art. 1 comma 2 della I. n. 247 del 2007, essendo stata ella ammessa alla prosecuzione volontaria della contribuzione per il periodo dal 21 al 27 novembre 2005 in cui aveva usufruito di permessi non retribuiti, e dunque in data anteriore al 20 luglio 2007, così come previsto dalla norma.
3. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui IS ME non ha opposto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. L'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 8 della I. n. 243 del 2004, così come modificato dalla I. n. 247 del 2007, nonché dell'art. 1 della I. n. 47 del 1983, così come sostituito dagli artt. 5 ss. della I. n. 184 del 1997, e dell'art. 5 del d.lgs n. 564 del 1996. Sostiene che il periodo di prosecuzione volontaria della contribuzione previsto per l'innalzamento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1 comma 8 della I. n. 243 del 2004 sarebbe solo quello successivo alla