Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1969, n. 968
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La carta della mezzadria, tuttora in vigore per effetto dell'art. 43 del d. l. l. 23 novembre 1944, n.369, prevede indifferentemente la consegna delle scorte vive secondo il sistema della qualita, specie, quantita e peso ovvero secondo il sistema del valore ed anche l'art. 2163 cod.civ. ammette che l'assegnazione delle scorte vive al termine della mezzadria avvenga secondo l'uno o l'altro sistema, ma cio non significa punto che le parti siano libere nella scelta del sistema, poiche la norma contenuta nella carta della mezzadria e valida 'salvo Disposizioni piu particolareggiate da formularsi nei patti generali' e, dal canto suo, il codice civile fa salve 'le diverse Disposizioni delle norme corporative, della convenzione e degli Usi'. Il patto generale di mezzadria per la provincia di Perugia del 25 agosto 1934, rimasto in vigore per effetto del d. l. l. n.369 del 1944, e tuttora obbligatorio per tutti i proprietari e per tutti i mezzadri della zona, non ammette altro sistema che quello della stima a valore, quando il bestiame sia stato conferito dal concedente (artt. 22 e 54).*