Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2019, n. 24224
Sentenza
30 settembre 2019
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30 settembre 2019
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Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE 24224-2019 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPPOSIZIONE ESECUZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 10608/2017 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 24224 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C.. - Presidente Dott. ROBERTA VIVALDI Ud. 25/06/2019 Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO PU Rel. Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI Consigliere - Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente سلیم SENTENZA sul ricorso 10608-2017 proposto da: 3B DEI F.LLI SC SNC in persona del legale rappresentante IN SC, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE LA FRANCESCA;
ricorrente 2019 contro 1453 BETA COLOR SRL IN LIQUIDAZIONE, GENERALI ITALIA SPA 00885351007;
intimati - avversO la sentenza n. 3014/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore سلا نام Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;
2 R.G.N. 10608/17 Udienza del 25 giugno 2019 FATTI DI CAUSA 1. La società "3B dei F.lli Buscaino s.n.c." (d'ora innanzi, “la 3B"), essendo munita di titolo esecutivo giudiziale nei confronti della propria debitrice ET OR s.r.l., lo mise in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi. Pignorò presso la società ER s.p.a. il credito verso di questa vantato dalla ET OR, credito scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalla ET OR con la ER. A quanto è dato comprendere dalle scarne indicazioni contenute su questo punto nel ricorso per cassazione, la ET OR aveva causato un danno aquiliano a terzi, ed aveva di conseguenza acquisito, nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, il diritto ad essere tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito.
2. Nella conseguente procedura esecutiva la ER rese una W dichiarazione di quantità contestata dalla creditrice 3B. Il Giudice dell'esecuzione, delibando la questione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 20, n. 4, I. 24 dicembre 2012, n. 228), con ordinanza 20.6.2015 ritenne che la ER non fosse debitrice della società esecutata. La 3B propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza.
3. Il Giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, fissò termine al 13.5.2016 per l'introduzione del giudizio di merito. La 3B notificò la citazione introduttiva della fase di merito: -) il 20.4.2016 alla ER;
Pagina 3 R.G.N. 10608/17 Udienza del 25 giugno 2019 -) il 19.5.2016 alla ET OR (avente sede a San Marino). Quindi si costituì in giudizio, iscrivendo contestualmente la causa a ruolo, il 30.4.2016. 4. Il Tribunale di Treviso con sentenza 15.12.2016 n. 3014 dichiarò "improcedibile" l'opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale ritenne che "in base all'articolo 618 c.p.c., nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis c.p.c. sono ridotti della metà;
pertanto, anche i termini per l'iscrizione a ruolo della causa di cui all'articolo 165 c.p.c. sono automaticamente ridotti sulla della metà". Ciò posto in diritto, rilevò in fatto che la società opponente si era costituita 10 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione (anziché cinque, come secondo il Tribunale avrebbe dovuto);
che tale tardiva costituzione equivaleva ad una mancata costituzione, e che nessuna delle altre parti si era tempestivamente costituita nel termine per esse rispettivamente previsto dalla legge.
5. La sentenza è stata impugnata dalla 3B con ricorso fondato su un solo motivo. La ER ha resistito con controricorso. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza dalla Sesta Sezione di questa Corte con ordinanza n. 18757/18. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo unico di ricorso.
1.1. Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che: -) l'articolo 618 c.p.c., là dove stabilisce che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi i termini a comparire sono ridotti della Pagina 4 R.G.N. 10608/17 Udienza del 25 giugno 2019 metà, fa riferimento unicamente al termine per la vocatio in ius di cui all'articolo 163 bis c.p.c., e non anche al termine per la costituzione dell'attore, di cui all'articolo 165 c.p.c.;
-) in ogni caso, anche ad ammettere che l'articolo 618 c.p.c. imponga la dimidiazione del termine di costituzione in giudizio di chi proponga una opposizione esecutiva, la violazione di tale termine non potrebbe comportare l'improcedibilità dell'opposizione, ma solo le conseguenze di cui all'articolo 307 c.p.c.;
-) inoltre la convenuta società ER, nel caso di specie, si era costituita nel termine ad essa assegnato, così sanando l'eventuale tardiva costituzione della società attrice, sicché nemmeno la cancellazione della causa dal ruolo si sarebbe potuta disporre;
-) infine, poiché la società convenuta si era difesa anche nel merito, l'eventuale tardiva costituzione dell'attore non era ostativa all'esame, da parte del Tribunale, del “fondo" dell'opposizione.
1.2. Il motivo è fondato. سے 1.3. Deve preliminarmente rilevarsi che, sulla questione posta dalla società ricorrente, si registrano contrastanti decisioni nella giurisprudenza di questa Corte.
1.4. Secondo un primo e minoritario orientamento (formatosi con riferimento alla previsione di cui all'art. 616 c.p.c., ma ovviamente suscettibile di applicazione anche alla analoga previsione contenuta nell'art. 618 c.p.c., poiché identico è il testo della norma), nei giudizi aventi ad