Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2020, n. 10237
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT SA nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2019 la Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano condannava il Ministero dell'Economia, in persona del Ministro pro tempore, a pagare in favore di TO SA la somma di euro 281.846,59 a titolo di indennizzo per riparazione dell'errore giudiziario subito a seguito di giudizio di revisione, conclusosi con la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, pronunciata dalla Corte di Appello di Trento, il 15.05.2014, in cui si afferma che "non è dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio la conoscenza dell'imputato di trasportare sostanza stupefacente".
2. La vicenda processuale è la seguente:
2.1. TO SA era stato condannato dal Tribunale di Rovigo alla pena di anni sei di reclusione perché arrestato in flagranza, il 27.05.2008, mentre trasportava, insieme al coimputato ET Kovacs, 1500 pasticche di ecstasy, rinvenute nell'autovettura condotta dal Kovacs, in un sacchetto posto tra le gambe del passeggero TO. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con la pronuncia del 16.10.2009, divenuta definitiva il 23.06.2010, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione. All'esito del giudizio di revisione la Corte di appello di Trento revocava la sentenza del 26.03.2009 del Tribunale di Rovigo e proscioglieva gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Era risultata la grave compromissione di alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri che avevano effettuato l'operazione di polizia giudiziaria ma che, a loro volta, erano implicati in traffici illeciti;
avevano inoltre sottratto le sim card del telefono in uso al TO, al fine di impedire la esatta identificazione dei contatti che avevano preceduto l'arresto, redatto un verbale di sequestro falso e rappresentato all' Autorità Giudiziaria un quadro probatorio alterato tale da rendere prive di riscontro e del tutto inverosimili le dichiarazioni rese dall'imputato che, sin dal momento dell'arresto, aveva dichiarato che le pastiglie ( a suo dire integratori da palestra) erano di tale RA che gli aveva commissionato il trasporto e che il numero di OR era memorizzato nel cellulare in sequestro.
2.2.La Corte di appello ha evidenziato che l'assoluzione, all'esito del giudizio di revisione, era derivata proprio dalla incertezza del quadro probatorio a carico degli imputati a seguito delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto direttamente gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ( il M.Ilo Perosino e il M.Ilo Baldini) che avevano seguito le fasi di polizia giudiziaria, caratterizzate non solo dalla violazione della procedura prevista per l'acquisto simulato di droga da parte dell'agente provocatore ma anche dall'aver posto in essere condotte di reato, sostituendo la sim card del telefono sequestrato a TO da cui potevano evincersi i contatti intercorsi con il rifornitore RA ( cioè il M.Ilo Baldini) e certo MO NC, capo di OR, ( cioè il Mllo Perosino).
2.3. Risulta dagli atti che il TO ha subito la detenzione carceraria dal 27.05.2008 al 16.07.2013. 2.4. La Corte di appello nel giudizio di riparazione ha provveduto a espletare una consulenza medico legale per la valutazione del danno non patrimoniale, che ha costituito la base per la liquidazione delle seguenti voci di danno: -per il danno biologico permanente, accertato nella misura del 30%, ha riconosciuto euro 151.686,00 ( sulla base delle tabelle di Milano 2018/2019 in relazione alla data della scarcerazione nel 2013);
- per il danno non patrimoniale, comprensivo anche del morale patito durante la detenzione, del danno biologico temporaneo e del danno esistenziale, ha riconosciuto euro 150.000,00 euro;
- per il danno patrimoniale 43.741,00 euro (corrispondente ad anni 5 di retribuzione, calcolata in euro 672,95 al mese per tredici mensilità);
2.5. Il Giudice della riparazione ha riconosciuto il diritto all'indennizzo derivante dall'errore giudiziario dopo aver escluso la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato quale causa ostativa al riconoscimento;
ha qualificato però come negligente ed imprudente il comportamento del TO che si era comunque prestato, su incarico di RA, alla consegna e al trasporto di sostanza stupefacente dietro promessa di denaro e ha ritenuto che la condotta colposa, sia pure di grado lieve, ha concorso a causare, anche se in minima parte, l'errore giudiziario;
ha perciò operato a tale titolo una decurtazione del 20%.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, TO SA deducendo i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio motivazionale per aver ritenuto una colpa lieve concorrente dell'istante, nonostante che il TO avesse cercato di chiarire da subito in sede di interrogatorio di garanzia la propria posizione processuale dando elementi di identificazione dello OR ma non riuscendovi a causa dello sviamento delle indagini poste in essere dai Carabinieri del NOR Rovigo, che avevano redatto atti pubblici falsi, reati emersi a seguito del memoriale di certo Chinaglia 1'8.2.2011 dal cui accertamento è poi derivato il procedimento di revisione.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al quantum dell'indennizzo e alla