Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46215

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46215
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A S nato a Napoli il 22/12/1973 avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E A G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato R F, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATrO 1. La Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 18 giugno 2021 dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti di cui al n. 1, comma 3, dell'art. 628 cod. pen. e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con la diminuente del rito abbreviato, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha condannato S A alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata ( art. 56, 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen.), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (artt. 337, 582,585 in relazione all'art. 576, n. 5bis cod. pen.) e porto di coltello (art. 4, commi 2 e 3 I. 110/1975), reati commessi in Nocera Superiore il 1 agosto 2019. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato denuncia la carente motivazione della sentenza in relazione alla richiesta di individuazione della pena nel minimo edittale, massima riduzione per il tentativo e, esclusione della recidiva e minimo aumento per la continuazione;
denuncia, altresì, la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato, ristretto agli arresti domiciliari e dichiarato assente, del decreto di citazione per l'udienza in appello del 17 gennaio 2022, notifica eseguita al solo difensore di fiducia sulla base della elezione di domicilio che l'imputato aveva in precedenza effettuato, omissione che non ha consentito all'Attanasio di chiedere di essere personalmente presente al giudizio previa richiesta di allontanamento dal domicilio ove era ristretto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso cleye psere rigettato perché proposto per motivi infondati, ai limiti 1 ,9.2,14 della manifesta ~m-e generici con riguardo al trattamento punitivo. E' infondata, in particolare, sulla base della sequenza degli atti esaminati dal Collegio, l'eccezione di nullità sulla corretta costituzione del rapporto processuale nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Napoli. Si è, infatti, in presenza di udienza camerale ai sensi dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen. perché oggetto del giudizio di rinvio era costituito unicamente dal trattamento punitivo;
della circostanza che l'imputato, all'atto della scarcerazione per effetto della sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, aveva eletto domicilio per la notificazione presso il difensore che aveva ricevuto, in tale veste, avviso della fissazione di udienza, contenente le informazioni funzionali alla trattazione cd. in presenza tra cui quella che l'imputato avrebbe potuto chiedere di partecipare;
che nessuna eccezione veniva formulata dal difensore in fase di costituzione del rapporto processuale dell'udienza, tenutasi in presenza, ed alla quale aveva partecipato un sostituto processuale del difensore di fiducia.Il difensore ha richiamato, a sostegno della proposta eccezione, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S, Rv. 278869). Rileva il Collegio che la scelta di un modella di notifica non corrispondente a quello previsto dalla legge (che impone, come chiarito con la sentenza delle Sezioni Unite, la notifica personale all'imputato detenuto, anche in regime di arresti domiciliari), non integra di per se un' ipotesi di omissione della notifica (questa sì idonea ad integrare una nullità assoluta) e che, in concreto, il modulo prescelto - la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato - non si rivela di per se idoneo a comprovare la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, tenuto conto del rapporto che lo lega al difensore fiduciario e, infine, che questi, presente in udienza attraverso un proprio sostituto processuale, nulla ha rilevato in merito alla costituzione del rapporto processuale e all'assenza dell'imputato. Anche con l'odierno ricorso, il difensore non ha indicato un interesse concreto dell'imputato ad essere presente all'udienza a suo carico, tenuto conto che nel giudizio camerale di appello ai sensi dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, costituisce onere dello stesso, ove detenuto, di comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, sicché, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (cfr. Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658). Nel caso in esame, in relazione alla concreta dinamica processuale, non è ravvisabile un interesse concreto dell'imputato alla comparizione personale, tranne quello, generale, alla partecipazione personale al processo a suo carico poiché l'udienza di appello di svolgeva a rime obbligate, sulla base dell'annullamento con rinvio in relazione al trattamento punitivo, che non avrebbe potuto essere deteriore, rispetto a quello di primo grado, e l'imputato non avrebbe potuto formulare richieste ulteriori, come l'applicazione di pena concordata, ormai preclusa. Sarebbe stato onere dell'imputato, pertanto, comunicare alla Corte il proprio interesse alla partecipazione personale in guisa da approntare i sistemi adeguati per realizzarla fra cui l'autorizzazione a comparire personalmente.
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