Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2022, n. 01834
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN RAFFAELE nato a PINEROLO il 19/03/1991 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale L G che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Appello di Torino, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 7.9.2019 di condanna nei confronti di R D per i delitti di cui agli artt. 617-bis, commi 1 e 2, e 623-bis cod. pen. per avere installato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, un apparato utile ad intercettare conversazioni via radio Gamma 400 altrui, nella specie una radio impostata su frequenze degli organi di polizia;
la condotta è stata ritenuta aggravata ai sensi del secondo comma del citato art. 617-bis, poiché commessa ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni. L'imputato è stato trovato in possesso di un'apparecchiatura radio di tipo amatoriale, sintonizzabile sulle frequenze degli organi di polizia, nel corso di un controllo in cui, non fermatosi all'alt delle forze dell'ordine ed inseguito, si era disfatto dello zaino in cui era stata poi ritrovata l'apparecchiatura predetta.
2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. La radio sequestrata all'imputato è un comune apparecchio lecitamente in commercio e di libera vendita, sicchè non rientra nella previsione normativa dell'art. 617-bis cod. pen., riferibile soltanto all'installazione illegale di apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, finalizzati ad intercettare o ad impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone. Non vi è stata, infatti, alcuna predisposizione, da parte dell'autore della condotta contestata, di un qualsivoglia strumento atto ad intercettare comunicazioni, né è stata provata la idoneità dell'apparecchiatura ricetrasmittente a sintonizzarsi sulle frequenze vietate, sicchè non può escludersi una sua inidoneità assoluta all'uso denunciato.
3. Il PG Luigi Giordano ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo la motivazione della sentenza fondata sui parametri giurisprudenziali dettati in materia, che ricostruiscono la fattispecie come reato di pericolo, configurabile a prescindere dalla attività effettiva di intercettazione, fatta salva la loro inidoneità assoluta all'uso, che esclude il delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale L G che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Appello di Torino, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 7.9.2019 di condanna nei confronti di R D per i delitti di cui agli artt. 617-bis, commi 1 e 2, e 623-bis cod. pen. per avere installato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, un apparato utile ad intercettare conversazioni via radio Gamma 400 altrui, nella specie una radio impostata su frequenze degli organi di polizia;
la condotta è stata ritenuta aggravata ai sensi del secondo comma del citato art. 617-bis, poiché commessa ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni. L'imputato è stato trovato in possesso di un'apparecchiatura radio di tipo amatoriale, sintonizzabile sulle frequenze degli organi di polizia, nel corso di un controllo in cui, non fermatosi all'alt delle forze dell'ordine ed inseguito, si era disfatto dello zaino in cui era stata poi ritrovata l'apparecchiatura predetta.
2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. La radio sequestrata all'imputato è un comune apparecchio lecitamente in commercio e di libera vendita, sicchè non rientra nella previsione normativa dell'art. 617-bis cod. pen., riferibile soltanto all'installazione illegale di apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, finalizzati ad intercettare o ad impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone. Non vi è stata, infatti, alcuna predisposizione, da parte dell'autore della condotta contestata, di un qualsivoglia strumento atto ad intercettare comunicazioni, né è stata provata la idoneità dell'apparecchiatura ricetrasmittente a sintonizzarsi sulle frequenze vietate, sicchè non può escludersi una sua inidoneità assoluta all'uso denunciato.
3. Il PG Luigi Giordano ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo la motivazione della sentenza fondata sui parametri giurisprudenziali dettati in materia, che ricostruiscono la fattispecie come reato di pericolo, configurabile a prescindere dalla attività effettiva di intercettazione, fatta salva la loro inidoneità assoluta all'uso, che esclude il delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso
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