Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 13062

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 13062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13062
Data del deposito : 14 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A P, elettivamente domiciliato in Roma, via Catone n. 29, presso l'avv. P C, difeso dall'avv. R D B, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la regione Campania ex art. 20 legge n. 990 del 1969, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. R D e Dott. E O R, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Lotario n. 8 presso l'avv. A G, difesi dall'avv. E A, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in Liquidazione coatta amministrativa;
MONTI Giuseppe;

- intimati -

nonché sul ricorso (n. 13814/01 R.G.) proposto da:
L'Edera - Compagnia italiana di Assicurazioni s.p.a. in Liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Dott. F D, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Lotario n. 8 presso l'avv. A G, difeso dall'avv. E A, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
A P;
Assicurazioni Generali S.p.a.;
Monti Giuseppe;

- intimati -

avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 14961/00 del 24 novembre - 6 dicembre 2000 (R.G. 12969/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. A. Gurgo, per delega, sia per la ricorrente incidentale l'Edera s.p.a. sia la controricorrente al ricorso principale Assicurazioni Generali s.p.a.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A P ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli MONTI Giuseppe nonché l'EDERA s.p.a. e le Assicurazioni Generali s.p.a., quest'ultima quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti derivatigli dal sinistro stradale verificatosi il 20 maggio 1998, tra il ciclomotore di proprietà del MONTI e l'auto Ferrari F355 di proprietà di esso ALIANO. Svoltasi, in contumacia dei convenuti, la istruttoria del caso, l'adito giudice con sentenza 30 marzo 1999, ritenuta l'esclusiva del responsabilità del MONTI, ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento della somma di lire 30 milioni in favore dell'attore. Gravata tale pronunzia in via principale dalla EDERA, Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, nonché, in via incidentale, dalla Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, il tribunale di Napoli con sentenza 24 novembre - 6 dicembre 2000 mentre accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta dall'ALIANO, dichiarava la inammissibilità sia della domanda di restituzione di somme proposte dall'appellante principale, perché proposta solo in occasione della precisazione delle conclusioni, sia l'appello incidentale adesivo della Assicurazioni Generali s.p.a. perché tardivo, con condanna dell'ALIANO al pagamento delle spese del giudizio di appello. Osservava quel giudice, quanto all'appello principale, da un lato, che nessuna transazione ai era perfezionata tra le parti, sì che non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere, tra le parti, dall'altro, che l'ALIANO non aveva in alcun modo provato la propria legittimazione all'azione e, in particolare, la qualità di proprietario della vettura Ferrari 355 tg. AV 041 ZX omettendo, altresì, di depositare il proprio fascicolo di causa di primo grado. Per la cassazione di quest'ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, A P, con atto 9 aprile 2001. Resiste con controricorso la Assicurazioni Generali s.p.a., nonché, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, l'EDERA, Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Il giudice di appello ha escluso, in limine, che le parti abbiano concluso, nel corso del giudizio di appello, una transazione della lite, evidenziando come - al di là di ogni altra questione - la stessa non risultasse sottoscritta dal Commissario Liquidatore dell'EDERA s.p.a..

3. Con il primo motivo, denunziando "violazione dell'art. 1965 c.c. e 113 - 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.ri 3 e 5" il ricorrente principale censura nella parte de qua la pronunzia

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