Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/03/2023, n. 13003

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/03/2023, n. 13003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13003
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WAGNE AMADY nato il 10/10/1988 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 22.3.2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di W A, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 489 per avere fatto uso di una patente di guida contraffatta esibita ai Carabinieri di Rodi all'atto del controllo.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a Corte di appello non ha argomentato in alcun modo in ordine alle questioni poste con l'atto di appello;
quanto alla falsità del documento si era infatti eccepito che in assenza di accertamento peritale le valutazioni rese dai carabinieri non potevano assurgere a valore di una verità !:;cientifica, tenuto conto che essi stessi dichiaravano in sede di esame dibattimentale che solo un occhio esperto avrebbe potuto rendersi conto della falsità;
poteva essersi anche trattato di un errore di stampa commesso dagli uffici della motorizzazione senegalese.

2.2.Col secondo motivo deduce che si era inoltre eccepita l'invalidità del documento ai fini di un'abilitazione alla guida sui territorio nazionale alla stregua dell'articolo 135 del cod. strada;
alla stregua della normativa vigente deve concludersi che se la patente senegalese fosse stata autentica non sarebbe stata comunque idonea ad abilitare alla guida, sicché, ricorrendo pertanto la fattispecie del reato impossibile per l'inesistenza dell'oggetto e l'impossibilità di arrecare una concreta offensività, si sarebbe dovuto comunque procedere all'assoluzione dell'imputato.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
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