Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2019, n. 04173
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO COSTANTINO nato a NAPOLI il 15/05/1979 avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di E C ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano (in data 12/9/2017) che, in riforma di quella del Tribunale di Pavia, ha applicato all'imputato, in continuazione con altra condanna, la pena di anni due di reclusione ed C 800,00 di multa, in ordine al delitto di rapina aggravata (così rideterminando in anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 1.600,00 di multa la pena complessiva per il delitto continuato). 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nonché la "nullità della sentenza pronunciata". In particolare, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che potesse individuarsi nell'imputato colui che, indossante un giubbotto di colore rosso ed alla guida di un furgone, aveva sottratto una somma di denaro alla p.o. B C sonandolo;l'autore della rapina, semmai, andava individuato nel coimputato N, in forza delle dichiarazioni rese da R I: questi, infatti, aveva subito poco prima altra rapina con analoghe modalità da due soggetti e riconosciuto nel N colui che, indossante un giubbotto rosso ed alla guida di un furgone, ne era sceso sottraendogli con violenza una somma di denaro. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la misura della pena - poi applicata in continuazione con altra rapina commessa una settimana dopo ritenuta più grave per la quale l'imputato aveva riportato condanna - muoveva dall'errato presupposto che fosse stato l'imputato a commettere materialmente la rapina, dovendo, semmai ed in ipotesi, riconoscersi all'imputato un ruolo marginale essendo egli rimasto a bordo del fugone. La misura dell'aumento poi non teneva conto che nell'ambito del diverso reato ritenuto più grave e posto a base del successivo aumento per la continuazione, il giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti sia alle aggravanti della rapina che alla recidiva, non contestata nell'odierno giudizio. 1.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la cui esclusione si fondava su un giudizio di gravità del reato che muoveva dall'errato presupposto che fosse stato il ricorrente l'autore materiale della rapina.CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo di ricorso in punto di affermazione della penale responsabilità risulta manifestamente infondato. Invero, nella sentenza impugnata si è dato correttamente atto di come i testi G ed A, a differenza di quanto erroneamente riportato in sentenza dal giudice di primo grado, abbiano riconosciuto quale autore della rapina ai danni del B proprio il ricorrente (in particolare l'A che lo indica come colui che usò violenza nei confronti della persona offesa al fine di conservare il possesso della somma che poco prima gli aveva sottratto), indicandone l'effige riportata ai numeri 4 ed 8 dell'album fotografico (corrispondenti alle foto segnaletiche del'Esposito) redatto dai CC della stazione di Binasco e loro mostrato nelle date in cui sono avvenute le formali individuazioni (19/11/2013). La circostanza che trattasi di un mero errore materiale di indicazione in cui è incorso il GIP risulta del resto dalla stessa sentenza di primo grado allorché, a proposito dell'individuazione effettuata da C R (sempre nelle stesse date dei due precedenti testimoni), altro teste che ha assistito alla rapina ai danni del B, riporta correttamente i risultati dell'individuazione da costui operata (il teste ha riconosciuto l'imputato proprio nelle fotografie n. 4 e n. 8 dello stesso album fotografico). Il riferimento, pertanto, alla persona del coimputato N Giuseppe operato dal GIP in sentenza è errato, risultando questi invece indicato ai numeri 1 e 7 dello stesso album fotografico;legittima, pertanto, risulta la correzione operata dalla Corte di merito laddove ha rilevato che il riconoscimento effettuato da A (e G) nei fotogrammi 4 e 8 riguardava la persona del ricorrente e non del N. Nessuna "confusione" poi con altri album fotografici è dato rilevarsi, in quanto il primo album fotografico redatto sempre dai Carabinieri della stazione di Binasco (e sottoposto in data 4/10/2012 allo I nell'immediatezza dei fatti, allorché gli imputati non erano ancora stati individuati a seguito delle indagini tecniche) non contiene le fotografie né del ricorrente, né del coimputato;altro album poi (con quattro rilievi fotografici) sì riferisce al furgone utilizzato dagli autori delle rapine. Di conseguenza, non è dato ravvisarsi alcun "travisamento" o "contraddittorietà" nell'individuazione delle ricognizioni fotografiche poste a fondamento della decisione di condanna.Generica, invece, risulta l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che lo I - persona offesa della prima rapina commessa con analoghe modalità di quella oggetto del presente giudizio in cui l'imputato è stato assolto - aveva riconosciuto nel N e non nel ricorrente il soggetto che, alla guida del furgone e indossante il giubbotto rosso, lo aveva rapinato e che, a detta anche del B, persona offesa dell'odierno processo, sarebbe stato l'autore della rapina commessa ai suoi danni. Invero, la censura omette di specificare le ragioni per le quali sarebbe maggiormente attendibile il parziale riconoscimento operato dallo I (che pur essendo aggredito da entrambi gli occupanti del furgone ha riconosciuto solo il N) rispetto a quello concordante e più pregnante operato da ben tre testi i quali hanno riconosciuto sia nel ricorrente, fornendone anche una coincidente descrizione delle fattezze, sia nel N i soggetti coinvolti nella rapina ai danni del B, per come avvalorato anche dalle ulteriori fonti di prova di carattere tecnico e documentale indicate in sentenza che danno atto della compresenza di entrambi sul luogo. Infine, omette di considerare che la Corte di merito, pur sposando in via principale la ricostruzione che vede il ricorrente l'autore materiale della rapina ai danni del B, ha comunque precisato che la posizione defilata assunta in quel momento dall'altro complice (questi si trovava in auto sul sedile passeggero) non sarebbe stata affatto "indifferente" ai fini concorsuali, in quanto in ragione proprio delle modalità del fatto (la p.o. veniva inizialmente avvicinata da entrambi all'interno della trattoria ove si trovavano anche altri avventori) e della tecnica collaudata e sovrapponibile con cui il "duo" ha commesso in epoca immediatamente successiva altra rapina con modalità violente (puntando una pistola in direzione della vittima intimandogli di consegnare l'orologio e strattonandolo utilizzando il medesimo furgone;trattasi della rapina commessa il 3/12/2012 ai danni di Rocchelli, tanto che se ne è riconosciuta la continuazione), sussisteva il previo concerto tra i correi nell'ambito di un concordato programma in cui la presenza dell'uno vale come istigazione e rafforzamento del proposito criminoso dell'altro.
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