Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2009, n. 11992
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Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (06298300630), COGESIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CORRENTE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 22, presso lo studio dell'avvocato F L, rappresentate e difese dagli avvocati S M, S N, F A, per procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MILANO (01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato R IZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M M T, D'AURIA ELISABETTA, S M R, per procura in calce al controricorso;
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (01329510158), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE GIANMARIA, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2522/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/09 dal Cons. Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Tommaso DE DOMINICIS per delega dell'avvocato Mario Salvi, Donella RESTA per delega dell'avvocato Raffaele Izzo, Filippo SCIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23 aprile 2003 la Vittoria Assicurazioni s.p.a. (in prosieguo indicata come Vittoria) citò in giudizio il Comune di Milano dinanzi al tribunale della medesima città per opporsi all'ingiunzione con cui detto Comune, avvalendosi dello speciale procedimento contemplato dal R.D. 14 ottobre 1910, n. 639, aveva escusso la garanzia fideiussoria prestata dalla Vittoria, nell'interesse di un'associazione temporanea d'imprese, in luogo della cauzione occorrente per partecipare ad una gara d'appalto indetta dall'amministrazione comunale.
L'opponente contestò la legittimità del ricorso all'anzidetto procedimento speciale, in quanto riservato alla riscossione delle sole entrate tributarie dell'ente locale, e comunque negò la sussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia mettendo in dubbio che le imprese partecipanti alla gara fossero prive dei requisiti a tal fine occorrenti. In via subordinata la Vittoria chiamò in causa, a fine di rivalsa, le due imprese associate nel cui interesse era stata emessa la polizza fideiussoria. Le due menzionate imprese, P.C. Costruzioni Generali s.r.l. e Cogesim s.r.l., si costituirono a loro volta associandosi alle argomentazioni dell'opponente, alle quali invece il Comune di Milano resistette. Il tribunale, con sentenza del 12 maggio 2006, preso atto che nel frattempo era stato definitivamente accertato, con pronuncia del Consiglio di Stato, il difetto in capo alle predette imprese dei requisiti occorrenti per partecipare alla gara indetta dal Comune, rigettò l'opposizione, condannò la Vittoria a versare al Comune, per il titolo di cui trattasi, la somma di Euro 250.481,60 e condannò le società Costruzioni Generali e Cogesim a rivalere la Vittoria per lo stesso importo.
Tale decisione, a seguito del gravame proposto dalle due menzionate società, fu poi integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 24 settembre 2007. Detta corte infatti ritenne che lo speciale procedimento ingiunzionale previsto dal citato R.D. n. 639 del 1910 sia applicabile anche per la riscossione di crediti di diritto privato dell'ente pubblico, quando, come nella specie, essi siano ancorati a parametri obiettivi e predeterminati. Aggiunse che il definitivo accertamento, ad opera del Consiglio di Stato, del difetto dei requisiti di partecipazione alla gara in capo alle società appellanti rendeva incontestabile nel presente giudizio la sussistenza delle condizioni per l'escussione della polizza fideiussoria prestata in sostituzione della cauzione, e quindi anche del conseguente diritto di rivalsa dell'assicuratore garante nei confronti delle anzidette società.
Per la cassazione di tale sentenza la Costruzioni Generali e la Cogesim hanno proposto congiuntamente ricorso, per quattro motivi illustrati poi anche con memoria, non soltanto lamentando l'erronea applicazione di norme di diritto e difetti di motivazione, ma sollevando altresì eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Hanno resistito, con separati controricorsi, la Vittoria ed il Comune di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE