Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10353

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10353
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TO nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 12/07/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2022 il Tribunale di Napoli, per quanto qui rileva, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di ON RD, confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa.

2. Ha proposto ricorso ON RD, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine a tre diversi profili.

2.1. Il primo motivo attiene alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione contestato al ricorrente, considerato dal Tribunale non più autore materiale della condotta posta in essere in danno di NC IN bensì mero intermediario nella vicenda. Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa risulta che RD non fu incaricato dall'organizzazione mafiosa per condurre le trattative finalizzate alla transazione estorsiva e che fu lo stesso IN, suo parente, a sollecitarne l'intervento, non volendo avere contatti diretto con gli estorsori. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'indagato accettò la richiesta con intento solidaristico;
la sua estraneità alle richieste estorsive fatte da altri è emersa chiaramente da conversazioni intercettate dallo stesso avute con LB e con IN, accompagnato dal ricorrente a un incontro con gli estorsori solo per assicurarsi che il congiunto non avrebbe subito violenza. L'opera di intermediazione, che non andò oltre detto incontro, va ritenuta non punibile proprio perché prestata per motivi di solidarietà umana. Illogicamente il Tribunale ha ritenuto che la mera consapevolezza da parte di RD di una pregressa richiesta estorsiva, contestata al capo A), fatta da Di DO a IN, entrambi suoi parenti, possa rilevare ai fini di un concorso del ricorrente nella tentata estorsione ascrittagli al capo B).

2.2. Il secondo motivo riguarda la ritenuta sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis.1: l'ordinanza non ha motivato in ordine a quella dell'agevolazione mafiosa, mentre, quanto al metodo mafioso, si è soffermata unicamente sulla condotta degli altri indagati.

2.3. Con l'ultimo motivo si censura la motivazione sulla scelta della misura cautelare, con la quale è stato apoditticamente valutato in senso negativo il legame di parentela con la persona offesa, si è fatto riferimento a un inesistente rapporto con esponenti del clan e si è valorizzato il silenzio serbato in sede di interrogatorio dal ricorrente, che però ha esercitato un proprio diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

2. In ordine alla prima doglianza inerente alla sussistenza della gravità indiziaria, va premesso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884;
Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400;
Sez.

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