Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15458
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C E, nata a Lovere il 05/04/1985 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E P, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2022, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da E C avverso il provvedimento emesso il 4 maggio 2022 dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Con tale provvedimento si disponeva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati fiscali ascritti ad A R - da eseguirsi su somme di denaro, titoli o altre disponibilità finanziarie, beni mobili registrati o immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'indagata in forza dell'ordinanza adottata in sede di giudizio di appello cautelare di rinvio dal Tribunale di Bologna del 27 settembre 2021 - fosse eseguito (anche) su beni (due immobili ed un motociclo) formalmente intestati ad E C, figlia dell'indagata R, ma dal pubblico ministero ritenuti nella disponibilità di quest'ultima.
2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità del riesame, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, E C ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art.322 cod. proc. pen., sul rilievo che ella aveva impugnato - come questa disposizione le consentirebbe - l'ordinanza di sequestro preventivo adottata dal Tribunale
sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E P, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2022, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da E C avverso il provvedimento emesso il 4 maggio 2022 dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Con tale provvedimento si disponeva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati fiscali ascritti ad A R - da eseguirsi su somme di denaro, titoli o altre disponibilità finanziarie, beni mobili registrati o immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'indagata in forza dell'ordinanza adottata in sede di giudizio di appello cautelare di rinvio dal Tribunale di Bologna del 27 settembre 2021 - fosse eseguito (anche) su beni (due immobili ed un motociclo) formalmente intestati ad E C, figlia dell'indagata R, ma dal pubblico ministero ritenuti nella disponibilità di quest'ultima.
2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità del riesame, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, E C ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art.322 cod. proc. pen., sul rilievo che ella aveva impugnato - come questa disposizione le consentirebbe - l'ordinanza di sequestro preventivo adottata dal Tribunale
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