Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30853
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTA ANGELO nato a PERMO il 10/07/1993;avverso l'ordinanza del 24/12/2021 del TRIBUNALE di PERMO, in funzione di giudice del riesame;udita la relazione svolta dal Consigliere F A;sentite le conclusioni della Procura generale della repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore dell'indagato, l'avvocato T A del foro di PERMO, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso;,,,,,, i ^ RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del medesimo Tribunale, il 29 novembre 2021, nella parte in cui con essa è stata applicata a carico di A C la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a fattispecie in materia di cessione di stupefacenti (capo 15). 2. Avverso la prefata ordinanza C ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo al quale si sono aggiunti tre motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo unico di ricorso sono stati dedotti vizio di motivazione oltre che violazione di legge (artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen.) per aver il Tribunale ritenuto utilizzabile l'intercettazione tra presenti di cui al prog. 83 del 9 dicembre 2019 (dec. 2734/2019) eseguita all'interno dei locali della macelleria sita in Palermo (via Demetrio Camarda 15) di Loredana Gnoffo, moglie di Maurizio R al quale, per il capo d'incolpazione, A C avrebbe ceduto sostanza stupefacente, nonostante il riferimento nel dispositivo del relativo decreto autorizzativo del G.i.p. solo ai «luoghi esterni». Si tratterebbe, in particolare, dell'intercettazione fonte degli elementi posti alla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato con riferimento alla quale, erroneamente, il Tribunale avrebbe considerato mero errore materiale l'indicazione, nel solo dispositivo, del riferimento ai «luoghi esterni». 2.2. Con i primi due motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. civ., si deducono violazioni di legge (artt. 327, 348, 370, 234, 266, 287, 273 cod. proc. pen. 614 cod. pen. e 14 Cost.) per aver la polizia giudiziaria eseguito non solo attività di captazione audio di conversazioni e comunicazioni tra presenti all'interno della detta macelleria ma anche attività di ripresa video, i cui esiti sono stati utilizzati ai fini della ritenuta gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., nonostante il citato provvedimento autorizzativo del G.i.p. (dec. 2734/2019) non prevedesse anche riprese video, al pari della stessa richiesta del Pubblico Ministero, e in assenza di specifica delega da parte di quest'ultimo. Il luogo di cui innanzi, a detta del ricorrente, sarebbe da considerarsi privata dimora ex artt. 166, comma 2, cod. proc. pen. e 614 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo nuovo si prospetta la stessa doglianza di cui al motivo unico di ricorso, in termini di vizio motivazionale, e si censura violazione di legge nell'aver sostanzialmente proceduto alla correzione dell'errore materiale non il G.i.p. bensì il Tribunale, in funzione di giudice del riesame. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore F M, e la difesa dell'indagato hanno discusso e concluso nei termini di cui all'epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (compresi i motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen.), complessivamente considerato, si mostra infondato. 2. Il motivo unico di ricorso e il terzo motivo nuovo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, sono infondati e presentano persino profili di inammissibilità.
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