Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37466

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37466
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10842-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALER PER IL LAZIO, con ordinanza n. 3512/2022 depositata il 28/03/2022 nella causa tra: TANI ANTONIO, MANDILE GUGLIELMO, PACCHERA ELENA, FURCI AUDINA CATENA, MANDILE LUIGI, DI MAIO GIOVANNI, DI CAMPLI FRANCO, ORLANDI ADA, LUCIDI GIANFRANCO, BERNARDO ANGELINA, DI MAIO MARIA ROSALIA, MEDAGLIA FRANCESCO nella qualità di erede di SILVESTRI MAURIZIO, DI MUZIO ADELCHI, ELIA MARIO, TOMA MARCO nella qualità di erede di TOMA ROBERTO, FLORIO MARIA, FRIZZI GABRIELE, FE' VANDA, PAJONCINI SILENO, CALTAGIRONE NICOLA, FIERRO VINCENZO, LUCIANI OSVALDA, SPADONI EZIO, SEPIELLI FRANCESCA nella qualità di erede di SCACCO AGAPITO, SABELLA ROBERTO, EMANUELE SACCO nella qualità di erede di FERRARO ANNA, SACCO MARIA nella qualità di erede di BORRECA VINCENZO, D'AGOSTINI GIOVANNI, SERAFINI LETIZIA nella qualità di erede di MANCIOCCHI ROLANDO, DI GAETANO ARMANDO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato P S RICHTER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato E S R;
-ricorrenti costituiti in questa fase – QUINZI MARCELLA, CARTA GIOVANNI, LEVINI NEVIO, CANALI LUCIA, MANDILE LUIGI, PORTARO GIORGIN, TACCONI GIOVAMBATTISTA;
-ricorrenti non costituiti in questa fase -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL'INTERNO, S.C.I.P. -SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE A R.L.;
-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2008, i ricorrenti di cui in intestazione convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Interno e la SCIP, deducendo che: - erano conduttori delle unità abitative ubicate nel Villaggio S. Barbara in località “Capannelle” di Roma, realizzate per il soddisfacimento di esigenze del personale del Servizio antincendio dipendente dal suddetto Ministero, poi passati in proprietà all’Agenzia del Demanio e, da ultimo, trasferiti alla SCIP;
- che, già nel 1996 e nel 2000, avevano manifestato la volontà di procedere all’acquisto di tali immobili, reiterando detta volontà a seguito della comunicazione formale della proposta di acquisto, con indicazione del prezzo, effettuata dalla stessa Agenzia del Demanio nel 2007;
- la stima dei citati immobili effettuata da tale Agenzia si sarebbe dovuta considerare errata, siccome priva di riferimenti alle effettive caratteristiche degli immobili, che si trovavano in uno stato di degrado;
- per effetto della prelazione da essi esercitata, avevano maturato il diritto al trasferimento della proprietà degli immobili in questione;
tanto premesso, chiedevano all’adito giudice di accertare e dichiarare la sussistenza del loro diritto all’acquisto degli immobili in virtù del diritto di prelazione dagli stessi esercitato nelle forme di legge, con conseguente emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo, da determinarsi tenendosi conto del valore reale di mercato dei medesimi immobili. Instauratosi il contraddittorio, il citato Tribunale di Roma, con sentenza n. 24539/2009, declinava la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo. Decidendo sull’appello formulato dagli stessi ricorrenti, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2722/2014 (non impugnata), rigettava il gravame, confermando la gravata pronuncia in punto giurisdizione. In conseguenza di detta sentenza, i ricorrenti hanno successivamente proposto ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., il quale – con ordinanza n. 3512/2022 – ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che quest’ultima appartenga al giudice ordinario. Al riguardo, il citato TAR ha osservato che, alla luce del “petitum” sostanziale della domanda formulata dai ricorrenti (consistente nell’ottenimento di una pronuncia costitutiva – ai sensi dell’art. 2932 c.c. - del trasferimento della proprietà degli immobili in questione, previo accertamento incidentale del loro esatto valore in base ai parametri di mercato), essa investe posizioni di diritto soggettivo, non venendo in rilievo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., né alcuna valutazione circa la illegittimità di atti amministrativi, ragion per cui – diversamente opinando – si one rerebbe il giudice amministrativo, sussistendone gli eventuali presupposti, ad emettere una sentenza di esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi del citato art. 2932 c.c., in assenza di una norma attributiva di un potere di tal genere. Hanno depositato memoria Giovanni D’Agostini ed altri.
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