Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14436
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22190-2016 proposto da: M S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ROSAZZA
32, presso lo studio dell'avvocato U D L, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e B T;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonché
contro
CHEVIN S.P.A. IN FALLIMENTO, CHETTA ROCCO ANTONIO, DI GIOVANNI BATTISTA MARCO, PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE PUGLIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 23/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2018 dal Consigliere F D S;
rilevato che: per la percezione, risultata poi indebita, di ingenti finanziamenti ai sensi della L. 488/92 (per oltre undici milioni di euro) da parte della società CHE.VIN spa, S M, per avere, indicatone come responsabile tecnico, attestato sussistenti operazioni - invece fittizie - di fornitura lavori, macchinari ed altri beni quali presupposti del finanziamento, dopo essere stato rinviato a giudizio in concorso coi legali rappresentanti di quella e di altre coinvolte società per truffa aggravata e falso, fu tratto in uno ad altri responsabili a giudizio con citazione 09/09/2010 dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti;
il giudice contabile affermò la propria giurisdizione (sentenza non definitiva n. 1202 del 27/10/2011), ravvisandone il presupposto nella circostanza che il Minisgallo era stato dipendente tecnico preposto dalla società (sia pure per la breve durata del rapporto di lavoro) alla redazione delle perizie giurate sulla regolarità di opere murarie ed installazione dei macchinari prodotte alla banca concessionaria per l'erogazione dei finanziamenti pubblici;
e, all'esito di adempimenti istruttori, tra l'altro (e per quel che qui rileva) condannò il Minisgallo, in solido con la CHE.VIN. spa in fallimento, Rocco Antonio Chetta e Marco Di Giovanni Battista, a risarcire il danno per C 11.076.192,21;
Ric. 2016 n. 22190 sez. SU - ud. 08-05-2018 -2- l'appello del Minisgallo sulla giurisdizione, fondato sul fatto che al momento della redazione delle perizie egli era libero professionista e così estraneo alla società indebita percettrice delle
ROSAZZA
32, presso lo studio dell'avvocato U D L, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e B T;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonché
contro
CHEVIN S.P.A. IN FALLIMENTO, CHETTA ROCCO ANTONIO, DI GIOVANNI BATTISTA MARCO, PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE PUGLIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 23/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2018 dal Consigliere F D S;
rilevato che: per la percezione, risultata poi indebita, di ingenti finanziamenti ai sensi della L. 488/92 (per oltre undici milioni di euro) da parte della società CHE.VIN spa, S M, per avere, indicatone come responsabile tecnico, attestato sussistenti operazioni - invece fittizie - di fornitura lavori, macchinari ed altri beni quali presupposti del finanziamento, dopo essere stato rinviato a giudizio in concorso coi legali rappresentanti di quella e di altre coinvolte società per truffa aggravata e falso, fu tratto in uno ad altri responsabili a giudizio con citazione 09/09/2010 dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti;
il giudice contabile affermò la propria giurisdizione (sentenza non definitiva n. 1202 del 27/10/2011), ravvisandone il presupposto nella circostanza che il Minisgallo era stato dipendente tecnico preposto dalla società (sia pure per la breve durata del rapporto di lavoro) alla redazione delle perizie giurate sulla regolarità di opere murarie ed installazione dei macchinari prodotte alla banca concessionaria per l'erogazione dei finanziamenti pubblici;
e, all'esito di adempimenti istruttori, tra l'altro (e per quel che qui rileva) condannò il Minisgallo, in solido con la CHE.VIN. spa in fallimento, Rocco Antonio Chetta e Marco Di Giovanni Battista, a risarcire il danno per C 11.076.192,21;
Ric. 2016 n. 22190 sez. SU - ud. 08-05-2018 -2- l'appello del Minisgallo sulla giurisdizione, fondato sul fatto che al momento della redazione delle perizie egli era libero professionista e così estraneo alla società indebita percettrice delle
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi