Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/09/2022, n. 28428

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/09/2022, n. 28428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28428
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27648/2021 R.G. proposto da: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI , 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-

contro

M ANIO;
-intimato- avverso SENTENZA d el CONSIGLIO DI STATO n. 4189/2021 , depositata il 31/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT) ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, resa pubblica in data 31 maggio 2021, che, in riforma della decisione del T.A.R. per il Lazio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto da A M avverso la delibera n. 368 del 7 aprile 2020, con la quale lo stesso CPGT ne aveva dichiarato la decadenza dall’incarico di consigliere del medesimo organo, rimettendo, quindi, la causa al primo giudice. 2. – Il giudice di appello, a fondamento della decisione, ha osservato che: a) il M, giudice tributario e dall’aprile 2016 vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli, il 18 settembre 2018 è stato nominato, su designazione parlamentare, componente laico del CPGT;
b) con ordinanza del 9 ottobre 2019 del G.I.P. del Tribunale di Napoli è stato sottoposto a custodia cautelare con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, misura poi revocata il 6 marzo 2020;
c) nei suoi confronti il CPGT ha adottato, con delibera del 7 aprile 2020, il provvedimento di decadenza dall’incarico di consigliere, “motivato nel presupposto della sussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992”;
d) il M ha impugnato, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, detto provvedimento di decadenza censurandolo sotto vari profili;
e) l’adito T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, adducendo che “il provvedimento impugnato non abbia natura sanzionatoria, ma di mero accertamento del venire meno dei requisiti soggettivi previsti dalla norma per la titolarità del munus pubblico” e precisando, quindi, che “per effetto dello status di rappresentante designato dal Parlamento, il componente laico dell’organo di autogoverno della magistratura tributaria possiede (…) un diritto soggettivo perfetto all’esercizio del mandato, così che trova piena applicazione il principio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative all’ineleggibilità, alla decadenza e all’incompatibilità del titolare”, giacché inerenti al diritto soggettivo di elettorato attivo e passivo di cui all’art. 51 Cost.;
d ) contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la delibera del CPGT evidenzia come le condotte del M siano in violazione dei divieti imposti del menzionato art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 e, segnatamente, come “dette reiterate condotte costituiscono gravi violazioni dei doveri di lealtà, imparzialità e trasparenza dell’agire pubblico gravante sul consigliere del CPGT, compromettendone la dignità dell’ufficio e del prestigio della magistratura tributaria da tale consesso istituzionalmente rappresentata, poiché si configurano illegittime interferenze nell’attività dei giudici tributari, sottoposti alla vigilanza ed autogovernati proprio dal Consiglio di cui il dott. A M è componente”;
e) dalla motivazione adottata con la citata delibera si evince che “il provvedimento impugnato non prefigura una controversia in cui si fa questione del diritto soggettivo all’elettorato passivo” (che spetterebbe alla cognizione del giudice ordinario), bensì rende evidente che “la natura giuridica del provvedimento è di sanzione decadenziale, con la quale l’ordinamento reagisce, nel modo compatibile con il contesto di riferimento, a sanzionare una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave vulnus al prestigio ed all ’ autorevolezza dell ’ organo di autogoverno di cui il dott. M era membro”;
f) si controverte, dunque, della legittimità di un provvedimento amministrativo e non di un mero atto ricognitivo, «configurandosi in capo all’appellante una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo che “dialoga” con il potere amministrativo». 3. –Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato A M. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede, in accoglimento del ricorso, che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. –Con l’unico mezzo è denunciata violazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 362, primo comma, c.p.c. e 110 c.p.a., per aver il Consiglio di stato ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla scorta dell’erroneo presupposto della “natura sanzionatoria-decadenziale del provvedimento emesso dal CPGT” nei confronti del M ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992, così da integrare una posizione giuridica di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Il ricorrente sostiene, invece,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi