Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30990

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Non sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'accertamento della responsabilità amministrativo - contabile di consiglieri regionali componenti dell'Ufficio di Presidenza che abbia adottato delibere illegittime in ordine al reinquadramento di un dipendente, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale non svincolato da una valutazione di ragionevolezza da esercitarsi sulla base di criteri di economicità ed efficacia (art. 1 della l. n. 241 del 1990), che, costituendo specificazione del più generale principio stabilito dall’art. 97 Cost., assumono diretta rilevanza sul piano della legittimità dell’azione amministrativa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30990
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

309 901 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Responsabilità RENATO RORDORF Primo Presidente f.f. contabile- Questioni di giurisdizione. STEFANO SCHIRÒ -Presidente di Sezione Consiglieri regionali. Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU R.G.N. R.G.N. 27291/2015 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Kon 30990 Rep. ULIANA ARMANO - Consigliere - с - Consigliere - ANTONIO MANNA PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MARIA ACIERNO -Consigliere - -Rel. Consigliere - ANGELINA-MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27291-2015 proposto da: RUSSO ERMANNO, CALABRÒ RAFFAELE, elettivamente domiciliatisi in ROMA, alla VIA E.Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato SIMONA SCATOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PALMA;
728 сасо 17

- ricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE PUBBLICO IL PRESSO LA CORTE DEI CONTI, MINISTERO elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 314/2015 della CORTE DEI CONTI -II^ CENTRALE -ROMA, depositata ilSEZIONE GIURISDIZIONALE 10/06/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Mario Palma per delega dell'avvocato Antonio Palma.

Fatti di causa

. Si legge nella sentenza impugnata che la Procura regionale per la Campania della Corte dei conti ravvisò un illecito amministrativo-contabile nel reinquadramento di un dipendente, disposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con le deliberazioni indicate in atti, adottate in esito ai pareri favorevoli riguardanti, rispettivamente, la regolarità amministrativa e la legittimità e copertura finanziaria. In particolare, dapprima l'Ufficio di Presidenza, preso atto di atti del Ministero del Lavoro, da cui proveniva il dipendente, nei quali si dava conto dello svolgimento da parte di costui di mansioni afferenti alla carriera direttiva, lo aveva ammesso a sostenere la prova di accertamento qualitativo utile all'inquadramento come funzionario;
successivamente lo aveva inquadrato retroattivamente come dirigente e gli aveva corrisposto arretrati. Ric. 2015 n. 27291 sez. SU ud. 21-11-2017 Co -2- Nella ricostruzione dei fatti, il giudice d'appello ha riferito che il dipendente proveniva dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dov'era inquadrato nella carriera esecutiva ed era stato trasferito nei ruoli della Regione Campania sempre inquadrato nella carriera esecutiva;
pur avendo successivamente vinto un concorso nella carriera di concetto del Ministero, era stato riammesso nei ruoli regionali ancora con inquadramento nella carriera esecutiva;
soltanto successivamente era stato inquadrato nel ruolo della Giunta regionale nel livello funzionale di concetto, ed era appunto stato ammesso alla prova selettiva per l'acquisizione della qualifica superiore conseguendo l'inquadramento dapprima come funzionario e poi come dirigente. A giudizio della Procura non era possibile valorizzare la posizione di carriera medio tempore conseguita, a causa del rientro nell'amministrazione di

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